Cassazione Penale, Sentenza n. 20644/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore contestava l'annullamento del sequestro preventivo di €50.400 disposto dal G.i.p. su richiesta della Guardia di Finanza, sostenendo che sussistesse il "fumus" dei reati di ricettazione/riciclaggio. I principali rilievi del ricorso erano: omissione del Tribunale nella valutazione degli elementi dimostrativi del fumus (art.125 c.3 c.p.p.); rilevanza delle modalità di occultamento, della mendace dichiarazione sull'effettiva disponibilità di denaro e del tentativo di sottrarsi alla perquisizione; sproporzione tra redditi dichiarati e somma trovata (art.240-bis); possibile redazione ex post del bilancio societario depositato dopo il sequestro; e violazione dell'art.648 c.p. nella ricostruzione della provenienza del denaro. Inoltre il PM invocava il periculum in mora connesso alla natura del contante e alla condotta dell'indagata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale e confermato l'ordinanza del Tribunale di Sassari che aveva annullato il sequestro preventivo. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in caso di rinvenimento di somme rilevanti di denaro contante, la sussistenza del fumus per i reati di ricettazione o riciclaggio non può fondarsi esclusivamente sulle modalità di occultamento e sull'assenza di redditi leciti: sono necessari ulteriori elementi significativi che dimostrino con certa fondatezza la provenienza del denaro da un reato presupposto (es. contatti con ambienti criminali, precedenti produttivi di profitto illecito, possesso di beni connessi ad altri reati, ecc.). Nel caso concreto il Tribunale aveva ritenuto plausibile una fonte lecita (importanti incassi e disponibilità liquide della società Moda Fashion Srls) e non erano emersi elementi idonei a dimostrare con certezza l'origine delittuosa del denaro. La Corte ha inoltre precisato che il giudice del riesame non può integrare autonomamente una motivazione totalmente mancante né inventare un reato presupposto per sostenere il sequestro; il controllo in Cassazione è limitato a vizi di legge e a difetti radicali della motivazione.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Obbligo per il giudice di valutare gli elementi dimostrativi del fumus del reato; il Tribunale deve considerare le concrete risultanze processuali ma senza sindacare la fondatezza dell'accusa.
Riguarda la ricettazione; la Corte ha richiamato che ai fini cautelari non è sufficiente la sola modalità di occultamento: occorrono prove logiche e ulteriori elementi che colleghino con certezza il denaro a un reato presupposto.
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Disciplina il potere del giudice di riesame: permettere la conferma del provvedimento impugnato anche per ragioni diverse, ma non consente al giudice di integrare motivazioni originariamente mancanti o inventare di propria iniziativa il reato presupposto.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 324 c.7: autorizza la conferma del provvedimento per ragioni diverse, ma non a supplire una motivazione completamente assente nel provvedimento di merito.
Limita il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia cautelare alle sole violazioni di legge (error in iudicando/procedendo o vizi gravissimi della motivazione).
Richiamato dal PM in relazione alla soglia di punibilità per reati fiscali; la Corte ha preso atto dell'argomentazione ma ha ritenuto che la mera entità della somma non basti senza ulteriori elementi probatori.
Norma evocata dal PM per la sproporzione reddito/possesso di contante: la Corte ha osservato che il Tribunale ha considerato l'ipotesi della provenienza societaria e non ha omesso una motivazione minima.
Massime di principio
- Il semplice ritrovamento di somme rilevanti di denaro occultate e l'assenza di redditi leciti non sono di per sé sufficienti a giustificare il sequestro per ricettazione o riciclaggio; occorrono ulteriori elementi significativi che colleghino con certezza il denaro a un reato presupposto.
- Elementi che rafforzano il fumus sono contatti con ambienti criminali, precedenti dell'agente in reati produttivi di profitto illecito, possesso di oggetti connessi ad altri reati (armi, droga, documentazione di operazioni inesistenti), o fatti probatori che rendano plausibile la provenienza delittuosa.
- La tempestività e la natura della documentazione societaria (es. bilanci depositati) possono essere scrutinati: documenti prodotti dopo il sequestro possono destare sospetti se non adeguatamente giustificati, ma non annullano automaticamente la validità della giustificazione offerta.
- Il giudice del riesame deve motivare adeguatamente la propria decisione nel valutare il fumus, ma non può inventare di propria iniziativa il reato presupposto né supplire una motivazione radicalmente mancante nel provvedimento originario.
- In sede di impugnazione in Cassazione la verifica è limitata a violazioni di legge o a vizi gravi della motivazione; la parte pubblica evidenzi deve quindi fornire elementi chiari di illegittimità o carenza motivazionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20635/2026 del 04/06/2026
- Sentenza penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20655/2026 del 04/06/2026
- Sentenza penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20679/2026 del 04/06/2026
- Sentenza penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20483/2026 del 04/06/2026
- Sentenza penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20485/2026 del 04/06/2026
- Sentenza penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20489/2026 del 04/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →