Cassazione Penale, Sentenza n. 16436/2025 del 30/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la declaratoria di inammissibilità dell'appello contro la condanna pronunciata dal Tribunale militare di Napoli (pena: quattro mesi di reclusione militare per il reato di violata consegna aggravata). L'inammissibilità era stata dichiarata poiché, con l'atto di appello, non era stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, come previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Izzo deduceva: (a) che il comma 1-ter era stato abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n.114, e che la disciplina più favorevole avrebbe dovuto applicarsi retroattivamente; (b) in subordine che, essendo già presente nel fascicolo una precedente dichiarazione/elezione di domicilio (elezione presso il difensore), l'onere formale era comunque soddisfatto e l'atto doveva ritenersi valido; (c) che la Corte militare di appello avrebbe dovuto attendere la pubblicazione integrale della pronuncia delle Sezioni Unite la cui informazione provvisoria era già nota; (d) che la motivazione della Corte d'appello era contraddittoria rispetto al riconoscimento della costituzione ritualmente avvenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato e l'ha dichiarato inammissibile. Ha confermato che, in relazione ad atti d'impugnazione compiuti prima dell'entrata in vigore dell'abrogazione, va applicata la disciplina vigente al momento del compimento dell'atto (richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 13808/24-10-2024). Ha richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui la dichiarazione/elezione di domicilio allegata con l'impugnazione può anche essere anteriore alla sentenza impugnata, purché sia allegata o richiamata in modo chiaro, specifico e inequivoco nell'atto di impugnazione in modo da consentirne l'immediata individuazione nel fascicolo. Nel caso di specie l'appello non conteneva né la dichiarazione/elezione di domicilio né un richiamo espresso e specifico a precedente dichiarazione nel fascicolo, per cui la Corte militare di appello ha correttamente dichiarato l'inammissibilità. Il ricorso per cassazione è stato pertanto dichiarato inammissibile; di conseguenza resta impregiudicata la condanna di primo grado (quattro mesi). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
richiede che, unitamente all'atto di impugnazione, sia allegata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; detta dichiarazione non deve essere necessariamente 'nuova' rispetto alla sentenza impugnata, ma se antecedente deve essere allegata o richiamata in modo chiaro, specifico e inequivoco nell'atto di impugnazione per consentirne l'immediata individuazione nel fascicolo
legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. o)
art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114
ha disposto l'abrogazione del comma 1-ter; tuttavia la Corte ha ritenuto che per gli atti compiuti anteriormente all'entrata in vigore dell'abrogazione si applica la disciplina vigente al momento del compimento dell'atto
Sezioni Unite, sentenza n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)
Sez. U., n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice
ha chiarito che la disposizione dell'art. 581, comma 1-ter, si applica alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 e ha fornito l'interpretazione secondo cui la dichiarazione/elezione di domicilio può essere antecedente purché richiamata in modo chiaro e specifico nell'atto di impugnazione; tale interpretazione è stata utilizzata come parametro per decidere il caso
art. 11 disposizioni preliminari cod. civ.
principio secondo cui per atti processuali aventi effetti immediati si deve far riferimento alla disciplina vigente al momento del compimento dell'atto
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
prevede oneri specifici per l'imputato giudicato in assenza; la normativa successiva ha lasciato inalterata la posizione più gravata di chi era assente rispetto a chi era comparso
Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 14, par. 5
art. 14, par. 5, Patto internazionale sui diritti civili e politici (New York, 16 dicembre 1966)
richiamato per sottolineare il diritto a un riesame della decisione e per evitare interpretazioni formali del requisito che ledano la pienezza del diritto di impugnazione
Protocollo n. 7 alla CEDU, art. 2
art. 2, Protocollo n. 7 alla CEDU (Strasburgo, 22 novembre 1984)
richiamato insieme al Patto per ribadire la tutela del diritto a un riesame e per scoraggiare interpretazioni eccessivamente formali che compromettano il diritto di impugnazione
prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso (spese processuali)
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
richiamata in relazione alla possibilità di applicare una sanzione pecuniaria (somma alla Cassa delle ammende) per profili di colpa correlati a impugnazioni irrituali
Massime di principio
- Per gli atti processuali che producono effetti istantanei (es. deposito di un atto d'impugnazione) si applica la disciplina vigente al momento del compimento dell'atto: verificare la data di deposito rispetto a eventuali modifiche normative.
- Se la legge richiede che l'atto di impugnazione sia corredato di una dichiarazione o elezione di domicilio, è necessario che tale dichiarazione sia allegata all'atto o che l'atto contenga un richiamo esplicito, chiaro e specifico a una precedente dichiarazione presente nel fascicolo, in modo da consentirne immediata individuazione; il mero fatto che la dichiarazione sia presente nel fascicolo non sostituisce il requisito del richiamo esplicito nell'atto di impugnazione.
- I vizi formali che comportano l'inammissibilità dell'impugnazione non sono soggetti a sanatoria e devono essere rilevati anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
- L'abrogazione successiva di una norma non opera retroattivamente sugli atti già compiuti: la disciplina si valuta alla data dell'atto; pertanto chi impugna deve attenersi ai requisiti formali in vigore alla data di deposito dell'impugnazione.
- In sede di pianificazione difensiva, se esiste una dichiarazione/elezione di domicilio nel fascicolo, inserire sempre nel testo dell'appello un richiamo preciso (indicando dove si trova nel fascicolo) per evitare problemi di individuazione e il rischio di inammissibilità.
- La mancata osservanza delle formalità richieste può comportare non solo l'inammissibilità dell'impugnazione, ma anche condanne alle spese e, in presenza di colpa, l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende; valutare quindi il rischio economico di impugnazioni 'irrituali'.
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