Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 40943/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e, rilevato che non era stata chiesta la trattazione entro il termine del 31 dicembre 2020 e che non risultava un diniego della definizione, ha dichiarato estinto il processo. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. La Corte non è entrata nel merito dei cinque motivi di ricorso dell'Agenzia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 con cui l'Amministrazione aveva contestato alla società maggior reddito imponibile ai fini IRES, maggior valore della produzione ai fini IRAP e conseguenti maggiori imposte. I rilievi riguardavano cinque contestazioni: mancata rilevazione di sopravvenienze attive; costi per servizi infragruppo ritenuti indeducibili; costi indeducibili per emolumenti ai sindaci non di competenza; costi indeducibili per spese di viaggio a favore di terzi; costi indeducibili per spese di taxi e trasferta non di competenza. La C.T.P. aveva accolto il ricorso della società salvo il rilievo sugli emolumenti ai sindaci; la C.T.R. aveva rigettato l'appello dell'Ufficio sulle altre contestazioni e accolto l'appello incidentale della contribuente sul punto relativo ai sindaci. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi avverso tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha chiesto la sospensione ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, al fine di accedere alla definizione agevolata, producendo documentazione attestante domanda e pagamento; poiché nessuna parte ha chiesto la trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non risulta un diniego della definizione, il processo è stato dichiarato estinto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una parte chiede la sospensione del giudizio per aderire a una definizione agevolata e deposita prova della domanda e del pagamento, il processo resta sospeso sino alla verifica degli ulteriori presupposti di legge.
  • Se, entro il termine previsto dalla disciplina della definizione agevolata, nessuna parte chiede la trattazione e non risulta un diniego della definizione, il giudizio si estingue di diritto.
  • L'estinzione del processo per definizione agevolata impedisce alla Corte di esaminare i motivi di ricorso nel merito.
  • In caso di estinzione del giudizio, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla norma sulla definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.