Cassazione Civile, Ordinanza n. 40943/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e, rilevato che non era stata chiesta la trattazione entro il termine del 31 dicembre 2020 e che non risultava un diniego della definizione, ha dichiarato estinto il processo. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. La Corte non è entrata nel merito dei cinque motivi di ricorso dell'Agenzia.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 con cui l'Amministrazione aveva contestato alla società maggior reddito imponibile ai fini IRES, maggior valore della produzione ai fini IRAP e conseguenti maggiori imposte. I rilievi riguardavano cinque contestazioni: mancata rilevazione di sopravvenienze attive; costi per servizi infragruppo ritenuti indeducibili; costi indeducibili per emolumenti ai sindaci non di competenza; costi indeducibili per spese di viaggio a favore di terzi; costi indeducibili per spese di taxi e trasferta non di competenza. La C.T.P. aveva accolto il ricorso della società salvo il rilievo sugli emolumenti ai sindaci; la C.T.R. aveva rigettato l'appello dell'Ufficio sulle altre contestazioni e accolto l'appello incidentale della contribuente sul punto relativo ai sindaci. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi avverso tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha chiesto la sospensione ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, al fine di accedere alla definizione agevolata, producendo documentazione attestante domanda e pagamento; poiché nessuna parte ha chiesto la trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non risulta un diniego della definizione, il processo è stato dichiarato estinto.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione
richiamato per il rito camerale di legittimità
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018
consente la sospensione del processo su istanza della parte che intende avvalersi della definizione agevolata
art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. n. 119/2018
disciplinano il perfezionamento della definizione agevolata mediante presentazione della domanda e pagamento dell'importo dovuto
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
prevede l'estinzione del processo se entro il 31 dicembre 2020 non è chiesta la trattazione e non interviene diniego della definizione
art. 7, comma 2, lett. b), d.l. n. 119/2018
richiamato dalla parte contribuente nella richiesta di declaratoria di estinzione
art. 7, comma 3, d.l. n. 119/2018
richiamato dalla parte contribuente nella richiesta di declaratoria di estinzione
quadro normativo della definizione agevolata invocata dalla contribuente
legge di conversione del d.l. n. 119/2018
Cass., sez. L., n. 11540/2019
richiamata in tema di definizione agevolata e mancata notifica dei documenti prodotti con la memoria
Massime di principio
- Quando una parte chiede la sospensione del giudizio per aderire a una definizione agevolata e deposita prova della domanda e del pagamento, il processo resta sospeso sino alla verifica degli ulteriori presupposti di legge.
- Se, entro il termine previsto dalla disciplina della definizione agevolata, nessuna parte chiede la trattazione e non risulta un diniego della definizione, il giudizio si estingue di diritto.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata impedisce alla Corte di esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- In caso di estinzione del giudizio, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla norma sulla definizione agevolata.
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