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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36316/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte privata aveva proposto opposizione avverso un'ordinanza di ingiunzione con cui un Comune le aveva chiesto il pagamento di oltre 530 mila euro, oltre interessi, quale recupero di importi ritenuti corrisposti in eccedenza per indennità di esproprio di immobili. L'opposizione era stata respinta nei gradi di merito. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi avverso la sentenza d'appello, ma la Corte non ne ha esaminato il contenuto perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: la ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata le era stata notificata, circostanza che faceva decorrere il termine breve di impugnazione e imponeva il deposito della copia della sentenza con la relata di notifica, ovvero della documentazione della notifica via PEC. Tale documentazione non era stata però depositata; inoltre la notifica del ricorso per cassazione era avvenuta oltre sessanta giorni dopo la pubblicazione della sentenza, sicché non operava il correttivo giurisprudenziale che consente di superare la mancanza della relata quando risulti la tempestiva proposizione del ricorso entro il termine breve.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza esaminare i quattro motivi di censura. Ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La Corte ha inoltre precisato che l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non esclude tale attestazione e non è revocabile da questa Corte, spettando l'eventuale revoca al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza impugnata fa decorrere il termine breve per proporre impugnazione.

  • art. 369 c.p.c.

    Chi deduce di avere ricevuto la notificazione della sentenza ha l'onere di depositare, nel termine per il ricorso, la copia della sentenza munita della relata di notifica ovvero la documentazione della notificazione via PEC.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il Collegio ha deciso in camera di consiglio riservandosi il deposito dell'ordinanza nel termine previsto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità, improcedibilità o integrale rigetto dell'impugnazione, il giudice deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, anche se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'eventuale revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato presuppone l'accertamento dei relativi presupposti ed è rimessa al giudice di merito, non alla Corte di cassazione.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara nel ricorso per cassazione di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, tale dichiarazione, come fatto processuale, lo vincola e gli impone di depositare la copia della sentenza con la relata di notificazione o la documentazione equivalente della notificazione telematica entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.
  • La mancanza della relata di notifica non impedisce la procedibilità solo se dagli atti risulta che il ricorso per cassazione è stato notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza; se invece la notifica del ricorso è avvenuta oltre tale termine, il ricorso è improcedibile.
  • L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esonera il giudice dell'impugnazione dal dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione; l'eventuale revoca del beneficio appartiene al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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