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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00915/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva definito, deducendo un unico motivo di censura: vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In sostanza contestava la misura della pena e la motivazione resa dal giudice di merito sulla graduazione sanzionatoria, anche con riguardo agli aumenti e alle diminuzioni per aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, richiamandosi altresì alla recidiva ritenuta in sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che la determinazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze e il bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; ai fini della motivazione è sufficiente l'uso di formule sintetiche come "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", mentre una motivazione specifica e dettagliata è necessaria solo quando la pena si discosti in modo marcato dalla misura media. Poiché la sentenza impugnata richiamava anche la recidiva ed esprimeva un giudizio reputato sufficiente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come criterio di esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la graduazione del trattamento sanzionatorio e la valutazione dei criteri di commisurazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato nel dispositivo per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti e il giudizio di bilanciamento, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • La motivazione sulla dosimetria della pena può essere espressa anche in forma sintetica mediante formule come "pena congrua", "pena equa" o equivalenti, senza necessità di un'analitica esposizione del percorso argomentativo.
  • Un approfondimento motivazionale specifico sulla quantificazione della pena è richiesto solo quando il trattamento sanzionatorio sia sensibilmente superiore alla misura media edittale.
  • La censura in cassazione che si limiti a contestare in modo generico la motivazione sulla pena è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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