Cassazione Penale, Sentenza n. 28556/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena direttamente nel minimo edittale previsto, ossia euro 5.000 di ammenda. La dichiarazione di colpevolezza è stata confermata nella sostanza; l'intervento della Corte ha riguardato solo la correzione dell'entità della sanzione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la determinazione della pena; il Procuratore generale contestava la violazione dell'art. 10-bis D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (con riguardo al principio di legalità della pena) perché la sentenza di primo grado aveva inflitto un'ammenda di euro 1.000, inferiore al minimo edittale previsto dalla norma (euro 5.000). Si chiedeva che la Corte di cassazione procedesse direttamente alla correzione della sanzione, essendo una rettifica di natura automatica/algebrica non soggetta a valutazione discrezionale, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.
Norme richiamate
art. 10-bis D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione)
la norma prevede la pena minima di 5000 euro di ammenda
La norma è interpretata come stabilente un minimo edittale di ammenda pari a euro 5.000 per il fatto di ingresso e soggiorno illegale; la pena inflitta in misura inferiore viola il principio di legalità della pena e deve essere riallineata al minimo previsto dalla legge.
ad 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
La Corte può procedere direttamente alla correzione automatica della sanzione quando la rettifica è di natura algebraica e non richiede valutazioni discrezionali; pertanto in presenza di una pena inferiore al minimo edittale può rideterminarla nel minimo previsto dalla legge.
Massime di principio
- Se la pena irrogata è inferiore al minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice, ciò costituisce violazione del principio di legalità della pena e la decisione va corretta.
- Quando la rettifica della pena è 'algebrica' e non implica valutazioni discrezionali (ad es. adeguamento al minimo edittale), la Corte di cassazione può procedere direttamente alla rideterminazione della sanzione senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- La conferma della responsabilità sostanziale dell'imputato può restare immutata mentre la Cassazione annulla 'senza rinvio' solo la parte sanzionatoria e la ridetermina; quindi l'esito processuale può essere parzialmente modificato limitatamente alla pena.
- Per il difensore: in casi simili le attenuanti generiche o altre circostanze devono essere valutate in primo grado con motivazione adeguata, ma non possono portare la pena al di sotto di un minimo stabilito dalla legge salvo diversa previsione normativa.
- Per il pubblico ministero: il ricorso per cassazione è lo strumento idoneo per ottenere la rettifica di una sanzione sotto il minimo edittale; va richiesto l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio con rideterminazione secondo il minimo di legge.
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