Cassazione Penale, Ordinanza n. 13678/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro il diniego dell'istanza ex art. 35-ter ord. pen., presentata per ottenere tutela/ristoro per asserito trattamento disumano e degradante subito in carcere, in particolare nel periodo compreso tra il 17/11/2022 e il 12/05/2025 nel carcere di Giarre. Con un unico motivo, formalmente dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 3 CEDU e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe male valutato le condizioni detentive denunciate (cattivo funzionamento del riscaldamento, infiltrazioni nella cella, muffe), che invece integrerebbero un trattamento inumano o degradante.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che il motivo prospetti in realtà una diversa lettura del materiale già esaminato dal Tribunale di sorveglianza, il quale aveva motivato in modo adeguato, coerente e privo di fratture logiche. In particolare, le criticità lamentate dal detenuto sono state valutate come episodi occasionali e recessivi rispetto a molteplici fattori compensativi indicati nel provvedimento impugnato; il ricorso non si confronta con tale complessiva valutazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Prevede il rimedio azionabile dal detenuto che deduca di avere subito un trattamento contrario all'art. 3 CEDU; nel caso concreto l'istanza è stata respinta perché non è stata riconosciuta la sussistenza di una detenzione inumana o degradante.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È il parametro formalmente evocato per l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche; la Corte osserva che la doglianza mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È il parametro formalmente evocato per il vizio di motivazione; la Corte rileva che la motivazione del Tribunale di sorveglianza è adeguata e immune da vizi logici.
art. 3 CEDU
È richiamato quale parametro convenzionale sul divieto di trattamenti inumani o degradanti; la Corte non ravvisa la sua violazione nel caso concreto.
È la norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che censura la valutazione delle condizioni detentive è inammissibile quando si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del merito già compiutamente esaminato dal giudice di sorveglianza.
- Ai fini dell'art. 35-ter ord. pen., non ogni disagio o criticità del regime detentivo integra un trattamento inumano o degradante: occorre una valutazione complessiva delle condizioni di detenzione, tenendo conto anche di eventuali fattori compensativi.
- La motivazione del tribunale di sorveglianza è insindacabile in cassazione se è logicamente coerente, completa e si confronta con gli elementi decisivi dedotti dalla parte.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13641/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13666/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13667/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13668/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13669/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13670/2026 del 15/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →