Cassazione Civile, Ordinanza n. 04998/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore cedente)
La controversia
La controversia origina da un sinistro stradale verificatosi nel 2009, per il quale una persona aveva subito danni materiali al proprio veicolo e spese per il noleggio di un’auto sostitutiva. Il credito risarcitorio derivante dal sinistro era stato ceduto a una società, in pagamento del corrispettivo dovuto per il noleggio, fino alla concorrenza di euro 816. La società cessionaria aveva quindi convenuto in giudizio il conducente/proprietario del veicolo danneggiante e la compagnia assicuratrice per ottenere tale importo, formulando in via alternativa e condizionata, per il caso di rigetto della domanda principale, domanda di condanna anche nei confronti della cedente del credito. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda contro responsabile civile e assicuratore, senza statuire sulla cedente; in appello la cedente otteneva la condanna della società cessionaria alla rifusione delle spese di primo grado, mentre venivano compensate le spese di appello. In cassazione la società ricorrente deduceva, con un unico motivo formalmente riferito agli artt. 91, 92 e 93 c.p.c., due censure: da un lato contestava la condanna alle spese in favore della cedente, sostenendo di averla chiamata solo quale litisconsorte per connessione oggettiva impropria e che la soccombenza era stata soltanto dei debitori ceduti; dall’altro censurava la distrazione delle spese in favore del difensore della cedente, assumendo che tale statuizione potesse essere pronunciata solo nella sentenza che definisce il grado di giudizio in cui è richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulle spese in favore della cedente, affermando che la società ricorrente aveva evocato in giudizio la cedente di propria iniziativa e non per necessità di integrità del contraddittorio, senza litisconsorzio necessario; la domanda condizionata contro di lei implicava presupposti risultati poi inesistenti, sicché la sua chiamata in causa aveva causato inutilmente il processo nei suoi confronti e giustificava la condanna alle spese in base al principio di causalità sotteso all’art. 91 c.p.c. Ha invece dichiarato inammissibile la censura sulla distrazione delle spese, perché la parte soccombente, condannata al rimborso delle spese processuali, è priva di interesse a impugnare la statuizione di distrazione, che incide solo sui rapporti tra parte vittoriosa e difensore. La Corte ha inoltre escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del conducente non costituito in cassazione, richiamando il principio di ragionevole durata del processo. Il ricorso è stato quindi respinto e non sono state liquidate spese del giudizio di legittimità, per mancata difesa degli intimati; è stato altresì dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo per descrivere la cessione del credito risarcitorio in luogo dell’adempimento del corrispettivo dovuto per il noleggio dell’auto sostitutiva
la soccombenza si fonda sul principio di causalità: rimborsa le spese la parte che ha causato il processo o il suo protrarsi con iniziative o resistenze non conformi a diritto
citato nel motivo, ma la Corte non ravvisa una violazione della disciplina sulle spese
la censura sulla distrazione delle spese è dichiarata inammissibile per difetto di interesse del soccombente
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il presupposto del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà base all’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
non citato espressamente nel testo, ma il richiamo alla nomofilachia e ai precedenti delle Sezioni Unite è usato per il principio sull’irrilevanza della mancata integrazione del contraddittorio quando il ricorso è destinato al rigetto
evocato in negativo: la Corte esclude che nella specie vi fosse litisconsorzio necessario
Massime di principio
- Nel regolamento delle spese processuali, il criterio della soccombenza va letto alla luce del principio di causalità: risponde delle spese chi abbia dato causa al giudizio o al suo protrarsi con iniziative o difese non giustificate sul piano giuridico.
- La chiamata in giudizio di un soggetto non necessario al contraddittorio, effettuata per iniziativa della parte e sulla base di presupposti che si rivelino infondati, può legittimare la condanna della parte chiamante alla rifusione delle spese sostenute da quel convenuto.
- La parte soccombente condannata alle spese non ha interesse a impugnare la sola statuizione di distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, perché tale provvedimento incide esclusivamente sul rapporto interno tra difensore e assistito.
- Non è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio in cassazione quando la decisione sul ricorso può essere assunta immediatamente e l’integrazione determinerebbe soltanto un inutile allungamento dei tempi del processo.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
- rami
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