Cassazione Penale, Ordinanza n. 11626/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo unico era manifestamente infondato. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di merito e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, per profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per due contravvenzioni, sostenendo che il reato fosse già estinto per prescrizione prima della decisione di secondo grado. In particolare, deduceva l'intervenuta maturazione della prescrizione con riferimento a fatti commessi il 16 novembre 2019. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza di quella disciplina, ossia dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, senza retroattiva abrogazione da parte delle successive leggi del 2019 e del 2021; pertanto, per i fatti del 16 novembre 2019 non poteva sostenersi l'estinzione per prescrizione nei termini prospettati dalla ricorrente.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992
Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per una delle contravvenzioni contestate; la sentenza non affronta il merito della fattispecie, ma solo la questione della prescrizione.
art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per la seconda contravvenzione contestata; la sentenza non affronta il merito della fattispecie, ma solo la questione della prescrizione.
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla versione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa, dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamata come fonte della disciplina della sospensione del corso della prescrizione applicabile ai fatti commessi nel periodo indicato.
È richiamata solo per escludere che abbia avuto effetti abrogativi retroattivi sulla disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
legge 27 novembre 2021, n. 134
È richiamata solo per escludere che abbia avuto effetti abrogativi retroattivi sulla disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, distinguendo i reati commessi dall'1 gennaio 2020 in poi.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata a fondamento della condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per la colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della stessa disciplina, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
- Le modifiche successive alla disciplina della prescrizione non producono, di regola, effetti retroattivi tali da neutralizzare la normativa applicabile al momento del fatto, se non nei limiti espressamente previsti.
- Quando il motivo di ricorso sulla prescrizione contrasta con un principio già consolidato e applicabile in modo diretto al caso, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa dell'impugnante, la Corte può condannare al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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