Cassazione Penale, Sentenza n. 23750/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ferati impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di rescissione della sentenza di condanna (Tribunale di Civitavecchia 6/4/2016, esecutiva 26/7/2016 per i reati di cui agli artt. 497‑bis e 648 c.p.). Sosteneva di non essere mai stato a conoscenza del processo e di non aver ricevuto alcuna "vocatio in ius": nel giugno 2014 era stato respinto alla frontiera di Fiumicino perché trovato con documenti contraffatti e aveva fatto immediato ritorno in Grecia, rientrando in Italia solo il 18/8/2023 quando fu arrestato. Le notifiche erano state eseguite presso il difensore d'ufficio nominato come domiciliatario, il quale però non aveva mai informato l'imputato. La Corte di appello aveva invece ritenuto che la mancata conoscenza fosse dovuta a colpa del ricorrente (elezione di domicilio al difensore, sottoscrizione del verbale di identificazione e mancata reperibilità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e revocando la sentenza definitiva di condanna. Ha applicato i principi di diritto secondo cui la semplice elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio o la mancata cura di tenersi informato non bastano automaticamente a integrare la "volontaria sottrazione alla conoscenza del processo": la conoscenza della "vocatio in iudicium" deve essere accertata positivamente. Nel caso concreto è stato accertato che l'imputato non ha avuto contezza del processo e che il difensore non lo ha informato; quindi la dichiarazione di assenza era nulla e la rescissione è stata disposta con rinvio degli atti al Tribunale di Civitavecchia per nuovo giudizio. È stata sospesa l'esecutività della condanna e disposta l'immediata liberazione del ricorrente, oltre alla comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
La richiesta di rescissione era stata inizialmente proposta facendo riferimento a questa norma (menzionata nel provvedimento impugnato).
Prevede la rescissione del giudicato per il soggetto contro cui si è proceduto in assenza se prova che è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti di cui all'art. 420‑bis e che non ha potuto proporre impugnazione senza sua colpa; la Corte ha applicato questa disposizione per annullare la sentenza.
Individua i presupposti per la dichiarazione di assenza e la necessità di accertare la conoscenza effettiva del processo e la volontaria sottrazione del difensando; la Corte ha richiamato che tali presupposti devono esser provati positivamente e non presunti dalla sola elezione di domicilio.
Norma penale relativa ad uno dei reati per cui Ferati era stato condannato (cfr. motivazione e sentenza di merito).
Norma penale relativa ad uno dei reati per cui Ferati era stato condannato (ricettazione/reati connessi a documenti contraffatti, come emergente dal contesto).
Norma richiamata per la comunicazione al Procuratore generale competente dopo l'annullamento di provvedimenti interlocutori o definitivi: la Corte dispone la trasmissione per competenza.
Giurisprudenza (Cass. Sez. 6, sent. n. 34523/2023)
Richiamata come principio consolidato: l'elezione di domicilio presso il difensore non determina automaticamente la presunzione di conoscenza della "vocatio in iudicium"; la prova positiva della conoscenza e della volontaria sottrazione grava su chi deduce l'assenza legittima.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non implica automaticamente che l'imputato abbia effettiva conoscenza di tutte le notifiche processuali; per dichiarare l'imputato 'assente' occorre provare la conoscenza effettiva della "vocatio in iudicium" o la sua volontaria sottrazione.
- La dichiarazione di assenza è nulla se il giudice non verifica positivamente che l'imputato sia stato correttamente chiamato in giudizio e che abbia volontariamente evitato di partecipare; la mancanza di contatti tra imputato e difensore può essere elemento a favore del ricorrente.
- L'onere di provare la conoscenza della citazione/convocazione spetta a chi sostiene la regolarità della procedura in assenza; non è ammesso ricorrere a presunzioni automatiche basate solo su elezioni di domicilio passate o su sottoscrizioni tecniche.
- In casi di allontanamento dal territorio (es. respingimento alla frontiera con false generalità) è importante documentare la reale impossibilità di ricevere le notifiche e la mancata consapevolezza del procedimento per ottenere la rescissione del giudicato.
- Per difese future: mantenere canali di comunicazione aggiornati con il difensore, richiedere espressamente che le notifiche rilevanti siano inviate a recapiti effettivamente raggiungibili o tramite canali ufficiali, e contestare tempestivamente eventuali dichiarazioni di assenza quando manchi prova della "vocatio in iudicium".
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