Cassazione Civile, Ordinanza n. 06329/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario, limitatamente ai crediti erariali, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, riferita a diciotto cartelle di pagamento presupposte. Il primo grado aveva annullato l’atto per mancata prova della notifica delle cartelle. La CTR aveva confermato il rigetto dell’appello dell’Ufficio, rilevando che l’agente della riscossione non aveva prodotto la raccomandata informativa del deposito presso l’ufficio postale, necessaria per dimostrare il regolare perfezionamento delle notifiche effettuate per compiuta giacenza. Le Agenzie ricorrevano per cassazione con tre motivi: 1) ultrapetizione/extrapetizione, assumendo che la questione della mancata produzione della raccomandata informativa non fosse stata devoluta dalla contribuente e che la CTR avesse inoltre confermato un annullamento globale dell’atto, pur essendo stata l’impugnazione limitata ai soli crediti erariali; 2) motivazione apparente, perché il rilievo sull’assenza della raccomandata sarebbe inconferente rispetto a cartelle notificate a mani proprie; 3) violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., sostenendo che, per le notifiche effettuate a persone di famiglia o ad altri soggetti legittimati a ricevere l’atto, la raccomandata informativa non sarebbe necessaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso il conflitto di interessi tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione e quindi l’eccezione di inammissibilità proposta dalla controricorrente. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la contribuente aveva denunciato la mancanza di prova della rituale notifica delle cartelle e che ciò imponeva al giudice di verificare tutti gli adempimenti necessari al perfezionamento delle notifiche, compresa la comunicazione di avvenuto deposito in caso di notificazione ex art. 140 c.p.c.; la CTR non aveva quindi pronunciato oltre i limiti del devolutum. Ha poi ritenuto inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva accertato in fatto che tutte le cartelle erano state notificate per compiuta giacenza, sicché non era pertinente discutere di notifiche a mani proprie o a persone abilitate alla ricezione. Ha inoltre rilevato la mancata specifica riproduzione o produzione della documentazione probatoria relativa alle notifiche. Le ricorrenti sono state condannate alle spese.
Norme richiamate
indica il fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in giudizio
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 4, c.p.c.
costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione
richiamato come norma sul divieto di ultrapetizione; la Corte esclude che la CTR l’abbia violata
art. 24, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione alla dedotta pretesa extrapetizione nel processo tributario
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
invocato per sostenere l’apparenza della motivazione; la Corte esclude il vizio
richiamato per la disciplina delle notifiche delle cartelle di pagamento
considerato dalla Corte quale procedura di notificazione che richiede la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito nel caso di irreperibilità relativa
richiamato nell’eccezione di inammissibilità per asserita carenza di rappresentanza tecnica, eccezione disattesa
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello domandato o si pronunci su questioni estranee al perimetro della domanda e delle eccezioni; non ricorre quando il giudice, nel verificare la ritualità della notifica, esamini tutti gli adempimenti necessari dedotti dal contenuto della censura proposta.
- Nel giudizio di impugnazione di una cartella o di un atto consequenziale, la deduzione di omessa prova della rituale notifica delle cartelle presupposte consente al giudice di controllare l’intero procedimento notificatorio, compresi gli adempimenti successivi al deposito dell’atto presso l’ufficio postale o la casa comunale, se pertinenti alla modalità di notificazione ritenuta in fatto.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e presuppone un diverso accertamento di fatto rispetto a quello compiuto dal giudice di merito.
- La critica in sede di legittimità non può limitarsi a invocare astrattamente violazioni di legge o motivazione apparente, se la decisione impugnata si fonda su un preciso accertamento fattuale non specificamente censurato.
- Chi contesta la regolarità della notificazione deve produrre o riprodurre specificamente la documentazione probatoria rilevante; in mancanza, il motivo difetta di specificità e non consente il controllo di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05966/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05970/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05971/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05972/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05973/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05976/2026 del 17/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →