Cassazione Civile, Ordinanza n. 37561/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario avente ad oggetto contributi consortili. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma il giudice aveva compensato le spese di lite richiamando in modo generico la natura della vertenza. La contribuente proponeva appello limitatamente alla compensazione delle spese; la Commissione tributaria regionale rigettava l'impugnazione, ritenendo che la compensazione rientrasse nel potere discrezionale del giudice e che fosse giustificata dal fatto che la lite era stata definita in via formale, senza istruttoria sul presupposto impositivo. In cassazione veniva dedotta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 24 Cost., sostenendo che mancassero gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate e che vi fosse soccombenza totale delle controparti, sicché la compensazione delle spese era illegittima.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente e puntualmente indicate in motivazione. Il richiamo generico alla natura della controversia, o a ragioni analoghe non concretamente riferite a specifiche circostanze del caso, non consente il controllo di legittimità ed è quindi insufficiente. La motivazione della CTR è stata giudicata incongrua e non conforme ai requisiti normativi e giurisprudenziali. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma generale sulla soccombenza e sulla regolazione delle spese di lite.
La compensazione delle spese è eccezionale e richiede, fuori dall'ipotesi di soccombenza reciproca, la presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione.
qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate
Nel processo tributario consente la compensazione totale o parziale delle spese solo se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
art. 24 Cost.
Invocato nel ricorso a sostegno della tutela difensiva e della necessità di una corretta regolazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.
Richiamato per la proposta del relatore e la regolare costituzione del contraddittorio.
art. 9, comma 1, d.lgs. 156/2015
Ha modificato l'art. 15 del d.lgs. 546/1992 nella parte relativa alla compensazione delle spese.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese di lite è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice deve indicare espressamente e in modo specifico in motivazione.
- Un richiamo generico alla natura della controversia o a formule analoghe non integra una motivazione sufficiente della compensazione delle spese, perché non consente il controllo sulla correttezza dell'esercizio del potere discrezionale.
- Quando non ricorre soccombenza reciproca, il giudice che deroga al principio di soccombenza deve fondare la compensazione su circostanze concrete della singola controversia, non su affermazioni stereotipate o meramente apparenti.
- La motivazione sulla compensazione delle spese deve essere tale da evidenziare il nesso tra le circostanze del caso e la deroga alla regola della soccombenza, altrimenti la statuizione è censurabile per violazione di legge.
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