Cassazione Penale, Sentenza n. 35943/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva confermati colpevoli di bancarotta fraudolenta patrimoniale, denunciando: travisamento dei fatti e della prova; mancata prova del rapporto di continuità tra le società coinvolte; mancata prova del ruolo di amministratore di fatto attribuito a Dellavalle; insufficiente prova della natura distrattiva degli esborsi in favore di Escavazione F.lli Dellavalle S.r.l. (in particolare della somma residua di euro 122.044,28), dei rimborsi a favore di Francesca Asteggiano (euro 75.690,28), delle cauzioni (euro 20.000) e dei pagamenti a favore di Sergio Asteggiano (euro 11.500); carenza dell'elemento psicologico (dolo); omissione di valutazione della rilevante consulenza tecnica difensiva; insufficienza complessiva della prova; eccessiva gravosità della pena senza adeguata motivazione sui criteri ex art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli in gran parte infondati o inammissibilmente svolti in fatto. Ha confermato la validità della motivazione del Tribunale e della Corte d'appello (doppia conforme), ritenendo congrua la ricostruzione della continuità sostanziale tra AF Costruzioni e Escavazione F.lli Dellavalle, la qualificazione come distrattivi degli esborsi privi di giustificazione contabile (tra cui i 122.044,28 euro residui verso Escavazione e i rimborsi/prelievi riconducibili ad Asteggiano), e la sussistenza del dolo generico richiesto per la bancarotta fraudolenta patrimoniale. Ha inoltre ritenuto non decisiva la consulenza contabile difensiva e non fondata la censura sulla misura della pena (pena inflitta nella misura minima edittale con riconoscimento delle attenuanti generiche in primo grado). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alle modalità di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione (richieste per la motivazione).
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai vizi di motivazione e, in particolare, al criterio restrittivo per l'ammissibilità del controllo di legittimità sul travisamento della prova; la Corte precisa che fuori dai casi della doppia conforme e dell'omessa trattazione di questioni decisive il sindacato è precluso.
Norma sui criteri di determinazione della pena; la Corte rileva che la pena è stata inflitta nella misura minima edittale e che le attenuanti generiche erano già riconosciute in primo grado, rendendo infondata la censura di eccessività se non adeguatamente motivata.
artt. 610 e 614 c.p. (menzione nella sentenza)
La sentenza osserva che i riferimenti a tali reati sono decontestualizzati e presumibilmente frutto di un refuso, essendo tali articoli non compresi nell'editto accusatorio.
Massime di principio
- La «doppia conforme» (concordanza di prime due sentenze) rende difficile l'accoglimento del ricorso per cassazione: il vizio di motivazione è rilevabile solo se vi è omissione nell'esame di questioni probatorie decisive o travisamento manifesto in entrambi i gradi.
- La continuità sostanziale tra società può essere desunta da elementi sintomatici e circostanziali (tempistiche di costituzione, rapporti contrattuali/commerciali, gestione formale e sostanziale, vantaggi per la società collegata) e ciò può bastare a qualificare trasferimenti di denaro come distrazioni se privi di giustificazione documentale.
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente il dolo generico: occorre la consapevolezza che le operazioni patrimoniali siano idonee a recare pregiudizio ai creditori, non la volontà specifica di causare il danno.
- Le somme trasferite senza giustificazione contabile possono essere ritenute distrattive anche se parte della somma trova giustificazione, lasciando il residuo ingiustificato come distrazione.
- La valutazione di una consulenza tecnica di parte non è automaticamente decisiva: essa può essere scartata o ritenuta non dirimente se la motivazione complessiva del giudice resta logicamente plausibile e fondata su altre prove.
- Le censure sulla misura della pena richiedono indicazione concreta del vizio (mancata applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p.); l'assenza di tale specificità rende la doglianza inefficace, specie se la pena è entro i limiti minimi edittali e sono state riconosciute attenuanti.
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