Cassazione Civile, Ordinanza n. 11803/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento comunale che ha dichiarato la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, perché l'assegnatario risultava proprietario, insieme al coniuge, di un immobile in agro del medesimo Comune. L'interessato ha impugnato il provvedimento chiedendone l'annullamento, sostenendo che l'immobile di proprietà non potesse considerarsi un alloggio idoneo ad escludere il requisito dell'impossidenza, in quanto privo di collegamento alla rete idrica, fognaria e del gas, privo di acqua corrente e di impianto di riscaldamento, situato in campagna e non servito da mezzi pubblici né da opere di urbanizzazione. In cassazione ha dedotto la violazione e falsa applicazione della legge regionale Puglia n. 10 del 2014, artt. 3, 10 e 17, assumendo che il requisito ostativo alla permanenza nell'assegnazione non fosse la mera adeguatezza dimensionale dell'immobile, ma la sua concreta idoneità strutturale all'uso abitativo quale valida alternativa all'alloggio pubblico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito sulla idoneità abitativa dell'immobile di proprietà. Ha osservato che la Corte d'appello non si era limitata a valutare la sola adeguatezza dimensionale, ma aveva esaminato anche l'idoneità concreta dell'immobile all'uso abitativo, valorizzando la presenza di impianti e dotazioni sostitutive della rete pubblica (fossa settica, cisterna con autoclave, bombola del gas, camino, allaccio elettrico). Poiché tale apprezzamento di fatto era sorretto da motivazione, non era sindacabile in sede di legittimità. È stata inoltre dichiarata l'inammissibilità del controricorso per tardività, con conseguente inammissibilità della memoria della parte resistente. La Corte ha infine posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
legge regionale Puglia n. 10 del 2014, art. 3
ai fini dell'assegnazione e della permanenza nell'alloggio ERP rileva il requisito della non titolarità di diritti reali su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare; la censura del ricorrente si fondava sull'idea che l'alloggio ostativo dovesse essere anche strutturalmente idoneo all'uso abitativo.
legge regionale Puglia n. 10 del 2014, art. 10
richiamato dal ricorrente come disposizione che disciplina il requisito dell'impossidenza e le condizioni per l'assegnazione dell'ERP.
legge regionale Puglia n. 10 del 2014, art. 17
richiamato dal ricorrente come norma collegata alla decadenza dall'assegnazione per perdita dei requisiti.
il controricorso depositato oltre il termine è stato dichiarato inammissibile; la tardività preclude anche la memoria della parte resistente.
la memoria depositata dalla parte intimata è stata ritenuta inammissibile in conseguenza della tardività del controricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di edilizia residenziale pubblica, la verifica della perdita del requisito dell'impossidenza può implicare non solo l'accertamento della disponibilità di un immobile adeguato per dimensioni, ma anche la sua concreta idoneità all'uso abitativo quale effettiva alternativa all'alloggio assegnato, secondo la valutazione di merito del giudice del fatto.
- Quando la sentenza di merito abbia già valutato in modo espresso e motivato l'idoneità abitativa dell'immobile di proprietà, la censura che miri a contrapporre una diversa lettura delle condizioni materiali del bene non integra violazione di legge, ma sollecita un nuovo giudizio di merito non consentito in cassazione.
- La ricostruzione e valutazione delle circostanze di fatto e delle risultanze istruttorie appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione sufficiente.
- Il controricorso depositato oltre il termine previsto dall'art. 370 c.p.c. è inammissibile e tale preclusione si estende alla memoria successivamente depositata dalla parte resistente.
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