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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06336/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di ricettazione di una pistola. Nel ricorso per cassazione veniva dedotto un vizio di motivazione per asserita mancanza di motivazione sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendosi che la Corte territoriale non avesse specificamente esaminato la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla mancata motivazione in ordine all'art. 131-bis c.p., osservando che la Corte di appello aveva comunque valorizzato i precedenti penali dell'imputato per reati della stessa indole, sicché il rigetto della causa di non punibilità risultava dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere ritenuta esclusa anche in base alla complessiva motivazione della sentenza, senza necessità di una confutazione espressa di ogni specifica deduzione difensiva, quando il rigetto risulti comunque dalla struttura argomentativa adottata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di elementi per escludere la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Non è censurabile in cassazione la sentenza che ometta una motivazione espressa su una specifica deduzione difensiva quando il suo rigetto emerga comunque dalla complessiva struttura argomentativa della decisione.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la presenza di precedenti penali per reati della stessa indole può essere valorizzata dal giudice per escludere la particolare tenuità del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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