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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20325/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori dei corpi di fabbrica A e F del secondo lotto del nuovo palazzo di giustizia di Firenze, oltre alla manutenzione ordinaria triennale degli impianti tecnologici. L'impresa ha sostenuto di avere subito maggiori oneri per varianti, proroghe e lavorazioni ulteriori, formulando varie riserve al momento dell'ultimazione dei lavori e chiedendo oltre 12 milioni di euro a titolo contrattuale; in subordine ha invocato l'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. e, ulteriormente, il risarcimento ex art. 2043 c.c. Il Tribunale ha rigettato la domanda, e la Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo infondate le censure sulla consulenza tecnica e, nel merito, le singole riserve, salvo poi essere censurata in cassazione su dieci motivi. I motivi di ricorso riguardavano: la presunta nullità/erroneità del diniego di rinnovazione della CTU; l'omesso esame della domanda subordinata di arricchimento senza causa; il rigetto delle varie riserve (bonifiche su lotto estraneo, relazione geologica e indagini, oneri di sicurezza, maggiori lavori e ritardata contabilizzazione, lavori sul blocco R, maggiori oneri per collaudo, detrazione per distacco di formelle); la tardività della riserva n. 2 e la sua contestazione; l'applicazione delle regole sulle varianti, sul collaudo e sulla compensazione impropria. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati quasi tutti i motivi, ma ha accolto parzialmente il quinto motivo nella parte relativa alla mancata contestazione della tardività della riserva n. 2, affermando che, in tema di appalto pubblico, la tardività della riserva deve essere contestata dalla P.A. potendo operare un tacito riconoscimento della pretesa. La sentenza è stata quindi cassata sul solo punto accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per il relativo riesame e per le spese.

La decisione

La Corte ha respinto tutti i motivi salvo il quinto, accolto solo nella parte in cui la ricorrente aveva dedotto che la tardività della riserva n. 2 non era stata contestata dall'Amministrazione e che vi era stato un comportamento concludente incompatibile con la decadenza. Su tale punto la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per verificare se il Comune avesse effettivamente contestato o invece riconosciuto, espressamente o implicitamente, la pretesa. Per il resto, ha confermato l'inammissibilità o infondatezza delle doglianze, ribadendo tra l'altro i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni tecniche, l'impossibilità di usare l'azione di arricchimento senza causa per aggirare il rigetto della domanda contrattuale, la necessità di allegazione specifica e l'ammissibilità della compensazione impropria nel medesimo rapporto.

Norme richiamate

  • art. 196 c.p.c.

    La decisione sulla rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per motivazione mancante o illogica.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato nel primo motivo insieme all'art. 196 c.p.c.; la Corte non ne ricava un autonomo principio decisorio, limitandosi a dichiarare inammissibile la censura.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa è esperibile solo quando manchi un'azione tipica; non può essere utilizzata in via subordinata per eludere gli effetti sfavorevoli del rigetto della domanda contrattuale, salvo il caso di rigetto per mancanza del titolo contrattuale.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come titolo subordinato di responsabilità risarcitoria; la sentenza non accoglie tale domanda e non svolge un autonomo principio applicativo in positivo.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti del "minimo costituzionale"; non sono più ammissibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione; la Corte verifica soltanto se la motivazione sia apparente o mancante, non la sua maggiore o minore persuasività.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce i limiti dei motivi di ricorso, in particolare la non deducibilità in cassazione di censure di merito mascherate da vizi motivazionali o violazioni di legge.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di "doppia conforme" è inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento prove inesistenti o trae da una fonte probatoria un contenuto impossibile da ricavare; non se si contesta la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento opera sul piano dell'apprezzamento di merito ed è insindacabile in cassazione se non nei ristretti casi di violazione dei criteri legali di valutazione o travisamento della prova.

  • art. 31 del D.M. 145/2000

    L'appaltatore deve formulare la riserva tempestivamente nel primo atto idoneo; tuttavia, se la riserva è tardiva, l'Amministrazione deve contestarne la tardività, potendo altrimenti configurarsi un tacito riconoscimento della pretesa.

  • art. 53 e 54 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350

    Sono richiamati come norme sulla tempestiva iscrizione della riserva negli appalti pubblici; la tardività, però, è suscettibile di contestazione da parte della P.A., essendo disponibile il relativo diritto patrimoniale.

  • art. 140 del D.P.R. 544/1999

    Le indagini di maggior dettaglio e verifica richieste per il progetto esecutivo non danno luogo a compenso aggiuntivo quando si limitano a sviluppare parametri già presenti nel progetto definitivo o a verifiche dovute contrattualmente.

  • art. 132 del D.Lgs. 163/2006

    Le varianti in corso d'opera non sono illegittime per il solo fatto di essere disposte; la norma consente varianti anche per cause diverse dalle sopravvenienze legislative, incluse esigenze tecniche e difetti del progetto esecutivo.

  • art. 141 del D.Lgs. 163/2006

    Richiamato in relazione alla disciplina del collaudo e dei maggiori oneri conseguenti al suo differimento.

  • art. 197 del D.P.R. 554/1999

    "Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire..."

    Il collaudo non deve necessariamente essere rifiutato in presenza di difetti o mancanze; se questi sono di lieve entità, il collaudatore può prescrivere le opere necessarie e differire il rilascio del certificato sino al loro compimento.

  • art. 1241 c.c.

    La compensazione propria richiede crediti omogenei, liquidi ed esigibili; tuttavia, nel caso di dare e avere sorti da un unico rapporto, si applica la compensazione impropria, come mero accertamento contabile dei reciproci rapporti.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alle valutazioni sui rapporti di appalto e ai profili di fatto in tema di maggiori oneri e tempi di esecuzione.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama il principio dell'onere della prova, rilevando che molte censure dell'impresa difettavano di specifica allegazione e prova dei fatti dedotti.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la censura non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 187 e ss. del D.P.R. 554/1999

    Norme invocate in tema di collaudo; la Corte le interpreta in combinato con l'art. 197, escludendo che il certificato debba essere soltanto rifiutato e mai differito per difetti minori.

  • art. 115 e 116 c.p.c.

    La loro violazione non è configurabile quando il ricorrente contesti soltanto la ricostruzione fattuale e la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In tema di consulenza tecnica d'ufficio, la valutazione sull'opportunità di disporre chiarimenti, indagini integrative o una nuova consulenza appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti della motivazione inesistente, apparente o affetta da vizi logici o giuridici.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: sono inammissibili le censure che, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o del vizio motivazionale, mirano in realtà a contestare l'apprezzamento di merito delle prove.
  • L'azione generale di arricchimento senza causa è esperibile solo in assenza di un'azione tipica; non può essere proposta in via subordinata per superare il rigetto nel merito della domanda contrattuale, salvo che il rigetto dipenda dalla mancanza del titolo contrattuale.
  • Nei giudizi in doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Nel processo, il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti allegati in modo specifico e conoscibili dalla controparte; se l'allegazione è generica, non può pretendersi una contestazione puntuale.
  • Negli appalti pubblici, la tardiva iscrizione della riserva non è di per sé insanabile: la stazione appaltante deve contestarne la tardività, potendo altrimenti operare un riconoscimento tacito della pretesa, trattandosi di diritto patrimoniale disponibile.
  • Le indagini e verifiche svolte in sede di progettazione esecutiva non danno luogo automaticamente a compensi aggiuntivi quando si limitano a sviluppare o verificare i dati già presenti nel progetto definitivo e rientrano negli obblighi contrattuali dell'appaltatore.
  • In tema di varianti in appalto pubblico, la legittimità della variante non va esclusa solo perché non dipendente da sopravvenienze normative: la legge consente varianti anche per esigenze tecniche, difetti progettuali o miglioramenti esecutivi.
  • Nel collaudo dell'appalto pubblico, la presenza di difetti o mancanze non comporta sempre e soltanto il rifiuto del certificato: se le carenze sono lievi e riparabili in breve tempo, il collaudatore può prescrivere le lavorazioni necessarie e differire il rilascio del certificato.
  • Quando i rapporti di dare e avere derivano da un unico rapporto complesso, si configura una compensazione impropria o un mero accertamento contabile, sottratto alla disciplina della compensazione propria ex art. 1241 c.c.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoNullità

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