Cassazione Penale, Ordinanza n. 13167/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado a 5 anni di reclusione per detenzione di cocaina finalizzata alla cessione a terzi, con aggravante di ingente quantità. Deduceva un unico motivo di vizio di motivazione sia sulla affermazione di responsabilità sia sulla contestata aggravante ex art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990. In sostanza riproponeva le medesime censure già formulate in appello, chiedendo una diversa lettura delle emergenze istruttorie e contestando la prova della consapevolezza del trasporto della sostanza stupefacente e dell'ingente quantitativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua, logicamente coerente e fondata su dati oggettivi: in particolare, la sostanza era occultata in due doppi fondi ricavati nei longheroni dell'auto, accessibili da botole nella parte posteriore dell'abitacolo, e la modifica strutturale dell'autovettura rendeva plausibile la consapevolezza dell'imputato del trasporto di 28,700 kg di cocaina (di cui 25 kg pura). Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stata posta a carico del ricorrente anche la sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
fattispecie incriminatrice per la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione a terzi; nel caso, cocaina.
art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990
aggravante contestata, riferita all'ingente quantità di stupefacente.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione ex art. 616 c.p.p. non si applica se l'inammissibilità non è ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio per ottenere una diversa ricostruzione in fatto più favorevole all'imputato.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo quando la sentenza impugnata presenti mancanze, manifeste illogicità o contraddizioni decisive, non quando la motivazione sia congrua e sorretta da risultanze oggettive.
- La consapevolezza del trasporto di stupefacente può essere desunta da elementi fattuali esterni, quali l'occultamento in doppi fondi appositamente realizzati e la sofisticata modifica del veicolo, se tali dati rendono implausibile l'ignoranza della presenza della droga.
- L'aggravante dell'ingente quantità può essere confermata quando il quantitativo rinvenuto sia di eccezionale consistenza e la motivazione di merito ne dia conto in modo logico e coerente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in via ordinaria, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo che l'inammissibilità derivi da causa non ascrivibile a colpa.
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