Cassazione Penale, Sentenza n. 13061/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato l'appello ai sensi dell'art.310 c.p.p. contro l'ordinanza del 7/12/2022 che aveva respinto la richiesta di revoca o modifica della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente è detenuto dal 16/08/2022 per il reato di detenzione di circa 26 grammi lordi di cocaina (art.73, comma 1, DPR n.309/1990). La difesa ha invocato il tempo trascorso in carcere, la definizione in primo grado con rito abbreviato (sentenza di condanna 20/09/2022) e una recente pronuncia di legittimità (Cass. n.45061/22) ritenuta favorevole alla possibile riqualificazione del fatto nella lieve entità ex art.73, comma 5 T.U. Stup., deducendo che sussistono elementi nuovi tali da attenuare le esigenze cautelari e che la motivazione del Tribunale sarebbe assente, contraddittoria o manifestamente illogica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui, nell'appello avverso il rigetto della richiesta di revoca/modifica di misura cautelare personale, il giudice d'appello non è tenuto a riesaminare ex novo la sussistenza delle condizioni legittimanti la misura, ma deve valutare se siano stati allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere le esigenze cautelari. Il mero decorso del tempo o la regolare osservanza delle prescrizioni non sono di per sé idonei ad attenuare le esigenze cautelari; la condanna in primo grado (pena di quattro anni) rafforza anzi le esigenze preventive. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 codice di procedura penale
Disciplina l'appello contro le misure cautelari; qui richiamato per inquadrare l'impugnazione; la Corte ricorda che l'effetto devolutivo limita il sindacato di merito nel riesame cautelare in appello
art. 73, comma 1, DPR 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)
art. 73, comma 1, D.P.R. n.309/1990
Norma che sanziona la detenzione di sostanze stupefacenti; il fatto contestato è stato ricondotto a questa norma
art. 73, comma 5, DPR 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)
art. 73, comma 5, D.P.R. n.309/1990
Prevede la disciplina sulla lieve entità del reato e possibili riqualificazioni/attenuazioni; la difesa ha prospettato la plausibilità di riqualificazione sulla base di giurisprudenza, ma la corte ha ritenuto che tale prospettazione non costituisse elemento nuovo idoneo a modificare il quadro cautelare
art. 299 codice di procedura penale
Regola l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare e la relativa valutazione; richiamata per definire l'ambito dell'istanza originaria
art. 616 codice di procedura penale
Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile senza colpa del ricorrente; applicata per fissare l'importo di euro 3.000,00
Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione dell'onere a carico del ricorrente per la Cassa delle Ammende; usata per motivare l'applicazione dell'art.616 c.p.p.
Giurisprudenza della Cassazione (principi richiamati)
Sez. 2, n. 18130/13.04.2016; Sez. 2, n.1134/22.02.1995; Sez.6, n.45826/27.10.2021; Sez.3, n.43113/15.09.2015; Sez.2, n.47416/30.11.2011; Sez.2, n.1858/09.10.2013; Sez.1, n.24897/10.05.2013
La Corte richiama orientamenti consolidati secondo cui l'attenuazione o esclusione delle esigenze cautelari non può fondarsi sul mero decorso del tempo o sulla semplice osservanza delle prescrizioni; è necessario dimostrare elementi concreti e nuovi che incidano sul quadro cautelare iniziale
Massime di principio
- In sede d'appello avverso il rigetto di una richiesta di revoca/sostituzione di misura cautelare il giudice deve valutare primariamente l'esistenza di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere le esigenze cautelari; non è tenuto a un nuovo esame integrale del caso
- Il mero decorso del tempo di esecuzione della misura o la regolare osservanza delle prescrizioni non sono di per sé efficaci a provare l'attenuazione delle esigenze cautelari: occorrono elementi oggettivi che testimonino il mutamento della situazione rilevata all'inizio della misura
- Una condanna in primo grado, anche se pronunciata dopo l'inizio della custodia cautelare, può rafforzare le esigenze preventive e ostare alla revoca della misura
- Per ottenere la revoca o la sostituzione della custodia cautelare è strategico proporre prove o fatti nuovi concreti (es. cambiamenti nelle esigenze di prova, elementi di reinserimento sociale documentati, errori procedurali specifici o nuovi fatti favorevoli) che modifichino il quadro valutativo iniziale
- Il difensore dovrebbe collegare esplicitamente ogni elemento nuovo alla specifica esigenza cautelare che si intende confutare (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, reiterazione del reato), fornendo prova documentale o elementi indiziari concreti
- Nel valutare istanze similari, è utile richiamare e documentare la giurisprudenza di legittimità pertinente solo se ella sostiene in modo chiaro che i nuovi elementi rendono probabile una diversa qualificazione del fatto o una minore afflittività della posizione sanzionatoria
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