Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 225/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di rideterminazione della pena da eseguire. Denunciava la violazione delle norme sul cumulo delle pene: il Procuratore aveva, secondo la difesa, "sciolto" indebitamente cumuli già adottati, conteggiato condanne già espiate e non aveva correttamente applicato la disciplina del cumulo giuridico/materiale e la detrazione dei periodi già scontati, determinando un residuo da scontare sproporzionato rispetto alle pene sopravvenute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Pesaro per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che, pur essendo legittima la formazione di cumuli parziali, il procedimento di determinazione della pena non ha correttamente detratto la pena già espiata (inclusa la fungibilità della liberazione anticipata) né ha sommato correttamente il residuo di ciascun cumulo al cumulo successivo prima di procedere alla unificazione e alla detrazione; dunque va ricalcolata la pena da eseguire applicando i criteri di cumulo materiale/giuridico e le regole di computo previste.

Norme richiamate

  • art. 663 cod. proc. pen.

    "Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi"

    Imposta al pubblico ministero l'obbligo di determinare la pena da eseguirsi osservando le norme sul concorso di pene; implica l'applicazione della disciplina del cumulo per unificazione delle pene concorrenti.

  • art. 80 cod. pen.

    Rimanda agli articoli 72-79 cod. pen. per i criteri di applicazione del concorso di pene; è il principio di riferimento per l'unificazione delle pene concorrenti.

  • artt. 72-79 cod. pen. (in particolare artt. 73, 76, 78)

    Indicano i criteri tecnici del cumulo materiale (art.73) e del cumulo giuridico/limiti (art.78) e le modalità di calcolo delle pene concorrenti; vanno applicati a seconda della tipologia delle pene e dei limiti soggettivi/oggettivi.

  • art. 657 cod. proc. pen.

    "...si devono computare, in detrazione dalla pena unificata, solo i periodi di detenzione successivi alla \"commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire\" (comma 4)"

    Stabilisce le regole per il computo dei periodi di custodia cautelare e delle pene già espiate: nella formazione dei cumuli parziali vanno detratti soltanto i periodi di detenzione successivi alla commissione del reato di riferimento; la detrazione deve essere operata correttamente per ciascun cumulo.

  • Giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 361/1994)

    Conferma che il divieto di scioglimento del cumulo è derogabile solo in casi determinati e in funzione del favor rei; il criterio unitario del cumulo è la regola salvo eccezioni giustificate.

Massime di principio

  • La determinazione della pena da eseguire richiede l'unificazione delle pene concorrenti secondo il cumulo materiale (art.73) e, se i limiti sono superati, il cumulo giuridico (art.78); il giudice/PM deve scegliere e motivare il criterio applicato.
  • Quando vi sono distinti periodi di detenzione si formano cumuli parziali con riferimento alla data dell'ultimo reato precedente ciascun periodo di carcerazione; per ciascun cumulo la pena unificata deve essere determinata e da essa vanno detratte le detenzioni computabili ai sensi dell'art.657.
  • La pena già espiata (compresa la liberazione anticipata, per effetto della 'fungibilità' dei periodi) deve essere detratta dalla pena unificata di ciascun cumulo parziale; non è corretto detrarre une parti dalla singola pena e altre parti solo dal cumulo finale in modo da duplicare o disallineare il computo.
  • Il residuo di pena risultante da un cumulo parziale deve concorrere alle determinazioni del cumulo successivo (va sommato alle pene inflitte successive) e solo dopo l'unificazione va valutata l'eventuale applicazione dei limiti del cumulo giuridico e le detrazioni.
  • Il criterio del "quintuplo della pena più grave" opera solo se è richiamato dai limiti del cumulo giuridico; se non rileva, si procede al cumulo materiale e alle detrazioni previste.
  • In sede di rinvio il giudice dell'esecuzione non è vincolato alle valutazioni tecniche pregresse sui dati fattuali, ma deve ricalcolare la pena applicando i principi richiamati in motivazione e verificando puntualmente i periodi di detenzione e le eventuali liberazioni anticipate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.