Cassazione Penale, Sentenza n. 33321/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) omessa pronuncia sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello (acquisizione di documenti quali querela di Ivan Gardelli, sommarie informazioni e certificati penali/giudiziari, e nuovo esame dell'imputato), sostenendo che tali prodotti avrebbero scalfito le dichiarazioni del teste Giannantoni e dimostrato l'inerzia del precedente difensore; 2) censura per omissione e illogicità della motivazione circa l'utilizzabilità e la credibilità delle dichiarazioni dibattimentali di Giannantoni; 3) vizio di diritto e motivazione circa l'esistenza del dolo previsto dall'art. 648-bis c.p., con denuncia di una presunta inversione dell'onere della prova e mancata considerazione delle dichiarazioni a discarico del teste Gardelli; 4) contestazione della motivazione sul rigetto delle attenuanti (art. 62, n.4 c.p. e art. 648-bis, 4° comma), per la presunta minima entità del danno patrimoniale e per la tesi che il reato presupposto fosse il furto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi risultavano manifestamente infondati, generici e/o non consentiti. Motivazioni principali: 1) la Corte d'Appello aveva registrato le richieste di rinnovazione e ha ritenuto che le risultanze dibattimentali non fossero scalfite dalla documentazione difensiva, essendo emerse circostanze che indicavano la piena responsabilità dell'imputato; 2) la valutazione della credibilità delle dichiarazioni processuali rientra nella competenza dei giudici di merito e la motivazione della Corte di appello è risultata logica e adeguata, per cui la Cassazione non può riesaminare il merito dei fatti; 3) non è avvenuta inversione dell'onere della prova: secondo la giurisprudenza consolidata, la mancanza di una plausibile spiegazione sulla provenienza della cosa può integrare l'elemento soggettivo del reato di riciclaggio (art. 648-bis), per cui la sentenza di condanna è compatibile con l'interpretazione di legittimità; 4) il mancato riconoscimento delle attenuanti è stato adeguatamente motivato (richiamo al "prezzo di vendita del veicolo" pari a euro 2.500 e richiamo alla necessità di valutare il danno criminale nella sua globalità) e la richiesta alternativa sollevata nei motivi aggiunti era preclusa per devoluzione insufficiente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola la redazione del ricorso e la sintesi dei motivi; citata come riferimento formale per l'articolazione del ricorso
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
"risultanze dibattimentali [...] non risultano in alcun modo scalfite dalla produzione documentale difensiva, allegata al gravame"
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: ammissibile solo se i dati probatori precedenti sono incerti e la prova richiesta è decisiva; il giudice d'appello può rigettare implicitamente la richiesta se la motivazione complessiva mostra che le emergenze istruttorie sono sufficienti
Prevede garanzie quando le dichiarazioni contengono elementi autoindizianti; tuttavia, la presenza di dichiarazioni autoindizianti non determina automaticamente l'inutilizzabilità della testimonianza se la valutazione complessiva del materiale è coerente
Per il reato di riciclaggio (art. 648-bis) la prova dell'elemento soggettivo può derivare anche dalla mancata o inadeguata indicazione della provenienza del bene: l'assenza di una plausibile spiegazione può essere rivelatrice della volontà di rendere irreperibile l'origine delittuosa
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Cassazione: questa non può compiere una nuova valutazione globale del materiale probatorio né riformare il merito quando la motivazione di merito è congrua
"il prezzo di vendita del veicolo"
L'attenuante per tenuità del danno richiede un giudizio complessivo sul "danno criminale" nella sua globalità; il valore economico isolato del bene non è decisivo per riconoscerla
art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Limita l'ammissione di motivi aggiunti in appello: i motivi nuovi devono rappresentare sviluppo dei motivi principali e non possono ampliare il petitum in modo da introdurre censure non previamente dedotte
Consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto infondato o colposo
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello è straordinaria: bisogna dimostrare che le prove pregresse sono incerte e che le nuove sono decisive; in mancanza la Corte d'appello può rigettare anche implicitamente la richiesta se la motivazione complessiva è sufficiente
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: censure che chiedono una rivalutazione complessiva delle prove sono inammissibili o destinate al rigetto se la motivazione di merito è logica e coerente
- Le dichiarazioni testimoniali contenenti elementi autoindizianti non sono per principio inutilizzabili: occorre valutare le garanzie e la coerenza complessiva del materiale probatorio
- Nel reato di riciclaggio (art. 648-bis) la mancanza di una plausibile spiegazione sull'origine della cosa può integrare l'elemento soggettivo; non costituisce necessariamente un'inversione dell'onere della prova chiedere al detenuto di giustificare il possesso
- L'attenuante per tenuità del danno richiede una valutazione complessiva del "danno criminale"; il valore economico limitato del bene non è automaticamente sufficiente per il riconoscimento
- I motivi aggiunti in appello sono ammessi solo se sviluppano o approfondiscono ragioni ricollegabili ai motivi originari; non possono essere usati per introdurre censure nuove e tardive che ampliino il petitum
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