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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4530/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato l'appello avverso il mantenimento della misura cautelare del divieto di dimora a Roma, applicata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Deduce due motivi: (1) illogicità della motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che l'ordinanza si fonda su legami criminali non dimostrati e non ha valutato la situazione di impossidenza e la possibile causa di giustificazione ex art. 54 c.p.; (2) carenza e illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari, rilevando che non si è considerata la possibilità che la pena in appello possa scendere al di sotto dei tre anni (anche per il comportamento collaborativo), né sono state adeguatamente esaminate le condizioni di salute addotte come motivo per la revoca della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i due motivi sono generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che, essendo intervenuta una sentenza di condanna in primo grado per gli stessi fatti, il giudice dell'appello incidentale in materia di libertà non può rivalutare la gravità indiziaria in assenza di diversa contestazione del fatto o di nuovi elementi di fatto. Ha inoltre ritenuto che non siano emersi fatti nuovi idonei a mostrare la cessazione o l'affievolimento delle esigenze cautelari, considerando il breve tempo trascorso dall'applicazione della misura, il precedente specifico e la mancanza di documentazione sulle condizioni di salute. Per questi motivi il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale che delimita il fatto-reato (traffico/associazione in materia di stupefacenti) per il quale è stata applicata la misura cautelare; utilizzata per contestare la sussistenza del fatto che giustifica la misura.

  • art. 54 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente come possibile causa di giustificazione (difesa legittima/impossidenza); la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi nuovi o dimostrati tali da rendere applicabile o rilevante la causa di giustificazione ai fini della revoca della misura.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209

    Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209

    Principio secondo cui la sopravvenuta sentenza di condanna per i fatti che hanno determinato l'applicazione di una misura cautelare preclude la rivalutazione della gravità degli indizi nel giudizio sull'attenuazione della misura, salvo diversa contestazione del fatto o nuovi elementi.

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 2000

    Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione di sanzioni pecuniarie o contributi (es. versamento alla Cassa delle ammende) in caso di ricorsi inammissibili; la Corte ha valutato che non poteva ritenersi che il ricorrente avesse agito senza colpa rispetto alla causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La sopravvenuta condanna per i medesimi fatti limita fortemente la possibilità, in sede di appello incidentale 'de libertate', di rimettere in discussione la gravità degli indizi: serve una diversa contestazione del fatto o nuovi elementi concreti per consentire la rivalutazione.
  • Le doglianze fondate su condizioni di salute per ottenere la revoca di una misura cautelare richiedono documentazione probante e adeguata; mere allegazioni senza supporto documentale sono generalmente insufficienti.
  • La prospettazione di una possibile diminuzione della pena in appello o di un comportamento collaborativo non è di per sé sufficiente a dimostrare la cessazione delle esigenze cautelari, salvo elementi concreti che rendano ragionevole la prognosi di diminuzione della pena o l'assenza di pericolo di reiterazione.
  • Il breve lasso di tempo intercorrente dall'applicazione della misura, un precedente specifico e la mancanza di nuovi fatti concreti sono elementi che, combinati, giustificano il mantenimento della misura cautelare.
  • Ricorsi ritenuti manifestamente infondati o generici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e contributi (es. Cassa delle ammende); pertanto è necessario valutare attentamente la fondatezza e la documentazione prima di proporre impugnazioni in materia cautelare.

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