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Sentenza

Sentenza del 02/09/2024 n. 23489 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava settanta avvisi di liquidazione dell’imposta di registro relativi a rogiti che costituivano servitù su terreni agricoli. La società aveva autoliquidato l’imposta all’8%; l’Agenzia aveva richiesto la maggiore aliquota del 15%, sostenendo che dovesse rilevare la natura agricola dei fondi serventi e che il termine «trasferimento» previsto dall’art. 1 della Tariffa comprendesse anche gli atti costitutivi di servitù. L’Agenzia ha impugnato per cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la decisione della Commissione tributaria regionale del Molise, che aveva confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Campobasso favorevole alla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando che la costituzione di una servitù non è un trasferimento: essa comprime il diritto di proprietà del fondo servente a vantaggio del fondo dominante, senza trasferire un diritto o una facoltà dal proprietario del primo a un altro soggetto. Pertanto, agli atti costitutivi di servitù si applica l’aliquota dell’8% prevista per gli atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, non quella del 15% prevista per i trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti non qualificati. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare alla società le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.000 euro per competenze, oltre accessori, e 200 euro per spese vive.

Norme richiamate

  • Art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il termine trasferimento contenuto nell' art. 1 , della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 , è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma (ndr. una mera) compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante).

    La disposizione distingue in base alla natura dell’atto. La costituzione di una servitù, anche su terreno agricolo, non è un trasferimento e ricade nell’aliquota dell’8% applicabile agli atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento; l’aliquota del 15% riguarda invece i trasferimenti di terreni agricoli nei casi previsti dalla norma.

  • Art. 1027 del codice civile

    ai sensi dell' art. 1027 cod. civ. la servitù prediale, che costituisce un diritto reale di godimento, consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente ad un diverso proprietario;

    La servitù è un peso imposto a un fondo per l’utilità oggettiva di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Questa struttura chiarisce perché la costituzione della servitù non trasferisca al beneficiario la proprietà o una facoltà del fondo servente.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile

    È la disposizione processuale in base alla quale l’Agenzia ha proposto il ricorso per cassazione, denunciando la violazione o falsa applicazione dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

  • Art. 378 del codice di procedura civile

    La norma è richiamata quale base della memoria depositata dalla società resistente nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Per individuare l’aliquota di registro occorre qualificare l’atto effettivamente registrato: la costituzione di un diritto reale e il trasferimento di un diritto sono categorie distinte, anche se l’atto riguarda un terreno agricolo.
  • La servitù si costituisce e non si trasferisce autonomamente: essa grava sul fondo servente per l’utilità del fondo dominante e non comporta il passaggio della proprietà o di facoltà del primo al proprietario del secondo.
  • Quando la tariffa differenzia le aliquote in base alla tipologia dell’atto, la natura del bene non consente di estendere la previsione sui trasferimenti agli atti costitutivi non contemplati come trasferimenti.
  • Nel caso deciso, la costituzione di servitù su terreni agricoli sconta l’aliquota dell’8%, non quella del 15% prevista per i trasferimenti di terreni agricoli nei confronti di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.

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