Cassazione Penale, Sentenza n. 1730/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato le condanne inflitte in primo grado per estorsione e tentativo di estorsione. Marchesani deduce, fra l'altro, nullità per violazione del principio di immutabilità del giudice, contestazione della credibilità della persona offesa Rodio e mancata valutazione della documentazione difensiva, errata qualificazione del fatto come estorsione invece che truffa vessatoria, scissione artificiosa in due reati distinti (tentativo e consumazione) e doppio aumento di pena per la continuazione. Invoca inoltre il concorso anomalo. Recchiuto lamenta violazioni del diritto di difesa per diniego del termine a difesa ex art. 108 c.p.p., rigetto ingiustificato di richieste di acquisizione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 c.p.p., mancata citazione della persona offesa e omissione degli avvisi a testimoni indagati in reati connessi.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi perché reiterativi, aspecifici o non devoluti in appello (motivi aggiunti fuori termine). Tuttavia ha accolto il motivo relativo alla erronea qualificazione di una fase come tentativo di estorsione: la vicenda descritta al capo G) è unitaria e l'avvenuto incasso di una somma inferiore a quella richiesta non giustifica la sussistenza di un reato tentato distinto da quello consumato. Perciò la sentenza è annullata senza rinvio limitatamente al tentativo di estorsione (capo G) e la pena è ricalcolata in sede di legittimità. Esito concreto: per Marchesani la pena così rideterminata è complessivamente di 3 anni e 8 mesi di reclusione e €2.300 di multa; per Recchiuto la pena, ricalcolata in questa sede includendo gli aumenti per le varie fattispecie, è stata determinata in 7 anni e 10 mesi di reclusione e €7.300 di multa. Il resto del ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
art. 525, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata nella censura sulla composizione del collegio e sulla presunta nullità per partecipazione non uniforme all'istruttoria; la Corte ha ritenuto la questione non devoluta essendo sollevata tardivamente con motivi aggiunti.
Prevede la concessione del termine a difesa in caso di rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono della difesa; applicabile solo quando l'imputato abbia un solo difensore e non trova applicazione se viene nominato un secondo difensore all'udienza.
Riguarda il potere del giudice di disporre integrazioni probatorie; la Corte ha ritenuto discrezionale il rigetto delle richieste di nuovi mezzi istruttori e ha ricordato che omissioni di questo tipo difficilmente sono sindacabili in cassazione se non sono state previamente richieste ai sensi dell'art. 495, comma 2.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Norma sulla citazione della persona offesa; la Corte ha ritenuto che l'omessa citazione non può essere eccepita dall'imputato qualora egli non abbia interesse concreto a tale eccezione.
art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen.
Disciplina la truffa aggravata c.d. vessatoria; la distinzione tra truffa vessatoria e estorsione è questione di fatto e criterio interpretativo richiamato dalla Corte per giustificare la qualificazione dei fatti come estorsione.
Norma sostanziale sull'estorsione; la Corte ha applicato i principi relativi alla consumazione dell'estorsione anche quando l'importo conseguito è inferiore a quello richiesto.
art. 116, comma secondo, cod. pen.
Riferimento alla fattispecie del concorso anomalo; la Corte ha ritenuto la questione non devoluta in appello e quindi inammissibile in cassazione.
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando la pena può essere determinata sulla base delle statuizioni del giudice di merito; applicata per rideterminare le pene dopo l'annullamento parziale.
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento all'ipotesi di mancata assunzione di prova decisiva; la Corte osserva che tale vizio può essere dedotto solo per mezzi di prova richiesti secondo le regole procedurali e non per meri mezzi dichiarativi.
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Richieste di ammissione di mezzi di prova: la mancata preventiva richiesta ai sensi di questa norma limita la possibilità di dedurre in cassazione la mancata acquisizione della prova.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Principio sull'interesse ad impugnare: l'imputato deve avere un interesse concreto ad ottenere un vantaggio pratico dall'impugnazione perché la censura sia ammissibile; applicato per escludere interesse nella censura sull'omessa citazione della persona offesa.
art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen.
Norma sugli avvisi da dare ai testi che sono indagati o imputati in procedimenti connessi; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita la declaratoria di inutilizzabilità se l'incompatibilità non fosse stata dedotta prima dell'esame.
Regola l'estensione degli effetti dell'impugnazione ad altri imputati; la Corte ha esteso l'effetto favorevole dell'annullamento per il capo G) anche a Recchiuto.
Massime di principio
- Motivi nuovi o aggiunti depositati fuori termine e non collegati ai motivi principali sono inammissibili in appello e in cassazione.
- La valutazione della credibilità della persona offesa o dei testimoni è questione di fatto e non è sindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni.
- Il conseguimento di una somma inferiore a quella richiesta non determina di per sé la scissione tra estorsione tentata e estorsione consumata; la fattispecie è unitaria e rileva l'entità del danno per la misura della pena.
- Le richieste di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p. sono discrezionali; la mancata acquisizione di prove dichiarative difficilmente costituisce vizio rilevabile in Cassazione se non sono rispettate le forme procedurali per la loro ammissione.
- L'omessa citazione della persona offesa è rimediabile solo dalla parte che ne ha interesse concreto; l'imputato, in genere, non ha interesse a sollevare tale nullità se ciò non gli procura un vantaggio pratico.
- La Corte di cassazione può annullare parzialmente la sentenza e rideterminare la pena senza rinvio quando è possibile ricalcolare la pena sulla base degli elementi già acquisiti.
- L'effetto favorevole di un annullamento può estendersi ad altri coimputati presenti in Cassazione quando la questione annullata non è esclusivamente personale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1528/2025 del 14/01/2025
- Sentenza penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1530/2025 del 14/01/2025
- Sentenza penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1534/2025 del 14/01/2025
- Sentenza penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1536/2025 del 14/01/2025
- Sentenza penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1539/2025 del 14/01/2025
- Sentenza penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1642/2025 del 14/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →