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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1730/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato le condanne inflitte in primo grado per estorsione e tentativo di estorsione. Marchesani deduce, fra l'altro, nullità per violazione del principio di immutabilità del giudice, contestazione della credibilità della persona offesa Rodio e mancata valutazione della documentazione difensiva, errata qualificazione del fatto come estorsione invece che truffa vessatoria, scissione artificiosa in due reati distinti (tentativo e consumazione) e doppio aumento di pena per la continuazione. Invoca inoltre il concorso anomalo. Recchiuto lamenta violazioni del diritto di difesa per diniego del termine a difesa ex art. 108 c.p.p., rigetto ingiustificato di richieste di acquisizione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 c.p.p., mancata citazione della persona offesa e omissione degli avvisi a testimoni indagati in reati connessi.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi perché reiterativi, aspecifici o non devoluti in appello (motivi aggiunti fuori termine). Tuttavia ha accolto il motivo relativo alla erronea qualificazione di una fase come tentativo di estorsione: la vicenda descritta al capo G) è unitaria e l'avvenuto incasso di una somma inferiore a quella richiesta non giustifica la sussistenza di un reato tentato distinto da quello consumato. Perciò la sentenza è annullata senza rinvio limitatamente al tentativo di estorsione (capo G) e la pena è ricalcolata in sede di legittimità. Esito concreto: per Marchesani la pena così rideterminata è complessivamente di 3 anni e 8 mesi di reclusione e €2.300 di multa; per Recchiuto la pena, ricalcolata in questa sede includendo gli aumenti per le varie fattispecie, è stata determinata in 7 anni e 10 mesi di reclusione e €7.300 di multa. Il resto del ricorso è inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 525, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella censura sulla composizione del collegio e sulla presunta nullità per partecipazione non uniforme all'istruttoria; la Corte ha ritenuto la questione non devoluta essendo sollevata tardivamente con motivi aggiunti.

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Prevede la concessione del termine a difesa in caso di rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono della difesa; applicabile solo quando l'imputato abbia un solo difensore e non trova applicazione se viene nominato un secondo difensore all'udienza.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Riguarda il potere del giudice di disporre integrazioni probatorie; la Corte ha ritenuto discrezionale il rigetto delle richieste di nuovi mezzi istruttori e ha ricordato che omissioni di questo tipo difficilmente sono sindacabili in cassazione se non sono state previamente richieste ai sensi dell'art. 495, comma 2.

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma sulla citazione della persona offesa; la Corte ha ritenuto che l'omessa citazione non può essere eccepita dall'imputato qualora egli non abbia interesse concreto a tale eccezione.

  • art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen.

    Disciplina la truffa aggravata c.d. vessatoria; la distinzione tra truffa vessatoria e estorsione è questione di fatto e criterio interpretativo richiamato dalla Corte per giustificare la qualificazione dei fatti come estorsione.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sostanziale sull'estorsione; la Corte ha applicato i principi relativi alla consumazione dell'estorsione anche quando l'importo conseguito è inferiore a quello richiesto.

  • art. 116, comma secondo, cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie del concorso anomalo; la Corte ha ritenuto la questione non devoluta in appello e quindi inammissibile in cassazione.

  • art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando la pena può essere determinata sulla base delle statuizioni del giudice di merito; applicata per rideterminare le pene dopo l'annullamento parziale.

  • art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento all'ipotesi di mancata assunzione di prova decisiva; la Corte osserva che tale vizio può essere dedotto solo per mezzi di prova richiesti secondo le regole procedurali e non per meri mezzi dichiarativi.

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    Richieste di ammissione di mezzi di prova: la mancata preventiva richiesta ai sensi di questa norma limita la possibilità di dedurre in cassazione la mancata acquisizione della prova.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Principio sull'interesse ad impugnare: l'imputato deve avere un interesse concreto ad ottenere un vantaggio pratico dall'impugnazione perché la censura sia ammissibile; applicato per escludere interesse nella censura sull'omessa citazione della persona offesa.

  • art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma sugli avvisi da dare ai testi che sono indagati o imputati in procedimenti connessi; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita la declaratoria di inutilizzabilità se l'incompatibilità non fosse stata dedotta prima dell'esame.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Regola l'estensione degli effetti dell'impugnazione ad altri imputati; la Corte ha esteso l'effetto favorevole dell'annullamento per il capo G) anche a Recchiuto.

Massime di principio

  • Motivi nuovi o aggiunti depositati fuori termine e non collegati ai motivi principali sono inammissibili in appello e in cassazione.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa o dei testimoni è questione di fatto e non è sindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni.
  • Il conseguimento di una somma inferiore a quella richiesta non determina di per sé la scissione tra estorsione tentata e estorsione consumata; la fattispecie è unitaria e rileva l'entità del danno per la misura della pena.
  • Le richieste di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p. sono discrezionali; la mancata acquisizione di prove dichiarative difficilmente costituisce vizio rilevabile in Cassazione se non sono rispettate le forme procedurali per la loro ammissione.
  • L'omessa citazione della persona offesa è rimediabile solo dalla parte che ne ha interesse concreto; l'imputato, in genere, non ha interesse a sollevare tale nullità se ciò non gli procura un vantaggio pratico.
  • La Corte di cassazione può annullare parzialmente la sentenza e rideterminare la pena senza rinvio quando è possibile ricalcolare la pena sulla base degli elementi già acquisiti.
  • L'effetto favorevole di un annullamento può estendersi ad altri coimputati presenti in Cassazione quando la questione annullata non è esclusivamente personale.

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