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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36303/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bergamo che aveva rigettato il riesame di un sequestro preventivo di euro 224.450,00 disposto in sede di convalida dal GIP per il reato indicato in primo grado come riciclaggio (poi riqualificato dal Tribunale in ricettazione). Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 321 c.p.p. e art. 648 c.p.) e carenza o mera apparenza della motivazione, sostenendo l'assenza di prova della provenienza illecita della somma e l'incompletezza della valutazione del delitto presupposto, nonché la possibile riconducibilità del denaro a risparmi legittimi dell'indagato residente all'estero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nel motivare, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la riconduzione della provenienza della somma a delitti di criminalità organizzata e/o reati fiscali sulla base di elementi fattuali ritenuti pregnanti: modalità di occultamento (somma in un sacchetto DHL e in una borsa nel bagagliaio), esiti degli accertamenti della Guardia di Finanza che escludevano l'origine dall'attività imprenditoriale del ricorrente, comportamento tenuto dall'indagato al momento del fermo (viaggio con veicolo di terzi, arresto della marcia dopo il casello e attesa a bordo), precedenti penali e segnalazioni per operazioni sospette, nonché la mancanza di plausibile giustificazione da parte dell'indagato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il possesso di ingente somma contante senza plausibile giustificazione e con modalità di occultamento può integrare la ricettazione, e che non è necessario accertare integralmente il delitto presupposto per ritenere la ricettazione e la pertinenzialità del sequestro.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al riesame; la Corte ha ravvisato che il Tribunale ha svolto adeguata istruttoria e motivazione nel riesame e quindi non ha rilevato violazione della norma.

  • art. 648 cod. pen.

    La Corte interpreta la fattispecie applicando il principio giurisprudenziale secondo cui il possesso di una rilevante somma di denaro, senza plausibile giustificazione e con modalità di occultamento e circostanze che ne rendono verosimile la provenienza illecita, può integrare il reato di ricettazione; non è necessaria l'individuazione completa e puntuale del delitto presupposto.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Richiamata nella doglianza del ricorrente (clausola di riserva), ma la Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione in ricettazione operata dal Tribunale e ha escluso che la mancata esplicita disamina di ogni profilo riconducibile al 648-bis precluda la legittimità del provvedimento, posto che i requisiti della ricettazione e della pertinenzialità del sequestro risultavano dimostrati con prove logiche.

Massime di principio

  • Il sequestro di somme ingenti in contante può essere ritenuto legittimo se vi sono elementi concreti e logici che consentono di ritenere la provenienza illecita (modalità di occultamento, luogo, comportamento degli indagati, esiti di accertamenti finanziari).
  • Per il reato di ricettazione non è necessario individuare e provare integralmente il delitto presupposto: il giudice può avvalersi di prove logiche per desumere una provenienza delittuosa del denaro.
  • La mancanza di una giustificazione plausibile da parte del possessore è un elemento centrale: l'onere, in sede cautelare, è spesso gravato sull'interessato che deve fornire spiegazioni credibili sull'origine delle somme.
  • La pertinenzialità ai fini del sequestro preventivo può essere riconosciuta anche quando la somma costituisca corpo del reato o profitto confiscabile della ricettazione, soprattutto se esiste il rischio concreto di dispersione o di impiego per ulteriori delitti.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, i motivi che si limitano a contestare la valutazione di fatto del giudice del riesame, senza prospettare errori di diritto o vizi specifici di motivazione, rischiano l'inammissibilità.
  • La riqualificazione dell'ipotesi di reato operata dal giudice del riesame è ammissibile quando sorretta da adeguata motivazione e da elementi fattuali coerenti; la semplice presenza di circostanze generiche (es. grande entità del denaro) deve essere collegata ad altri elementi concreti per essere decisiva.

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