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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7100/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Catanzaro che l'aveva ritenuta responsabile del reato di esercizio abusivo della professione di farmacista sulla base del fatto che, nella sua parafarmacia e in sua assenza, la sorella non abilitata aveva venduto due farmaci da banco. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per carenza di prove circa la partecipazione materiale o morale della titolare e la mancata prova dell'elemento soggettivo; si sosteneva che la titolare non era tenuta per legge ad essere presente e che non può essere automaticamente attribuita una posizione di garanzia non prevista dalla norma penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur riconoscendo il fatto materiale (la vendita di farmaci da parte di persona non abilitata nella parafarmacia della ricorrente), la Corte ha escluso ogni responsabilità concorrente, omissiva o commissiva della titolare in assenza di prove che ella avesse determinato, deliberatamente consentito o impartito direttive per la vendita. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha assolto Mariateresa Mazzotta per non aver commesso il fatto.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 - art. 5

    Comma 1 e comma 2: possibilità per alcuni esercizi commerciali di vendere farmaci da banco previa comunicazione e, per la vendita, obbligo di effettuare l'attività alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati ed iscritti all'ordine

    La norma riserva la vendita di taluni medicinali alla presenza diretta di farmacisti abilitati: nella parafarmacia la presenza del farmacista è necessaria solo per l'attività di vendita di medicinali, ma ciò non istituisce automaticamente una responsabilità penale del titolare in sua assenza senza prova di consenso, delega o volontà idonea a integrare l'elemento soggettivo del reato

  • Codice penale - art. 131-bis

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (applicata in primo grado)

    Può essere utilizzata dal giudice per escludere la punibilità quando la fattispecie è di particolare tenuità; l'applicazione di tale causa non impedisce alla Cassazione di valutare la correttezza dell'accertamento della responsabilità

  • Codice penale - art. 348

    Rilevato nella motivazione come norma volta a tutelare interessi pubblici in relazione a svolgimento di attività qualificate o esclusive: sostiene l'idea che certe prestazioni siano riservate a soggetti con specifica abilitazione

  • Decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 - art. 9-bis (richiamato)

    Citato nel contesto della disciplina sui farmaci di automedicazione e delle categorie di medicinali che possono essere venduti fuori dalle farmacie; integra la cornice normativa che definisce quali prodotti richiedono la presenza del farmacista

Massime di principio

  • La titolarità o la proprietà di una parafarmacia non comporta automaticamente responsabilità penale per i fatti commessi da terzi in sua assenza: è necessaria prova del consenso, della determinazione, della delega o di direttive che abbiano reso il fatto imputabile al titolare.
  • Per l'esercizio abusivo della professione la presenza di un fatto materiale (vendita da parte di persona non abilitata) costituisce solo il primo elemento; la responsabilità penale richiede anche la prova dell'elemento soggettivo riferibile al titolare (dolo o colpa rilevante, o comportamento omissivo qualificabile).
  • La norma sulle parafarmacie (art.5 d.l. n.223/2006) impone la presenza del farmacista per la vendita di medicinali, ma ciò non trasforma automaticamente il titolare in un soggetto garante penalmente responsabile in caso di vendita da parte di terzi: la qualificazione della posizione di garanzia dipende dall'intervento normativo e dalle concrete condizioni di vigilanza e organizzazione.
  • In giudizio la valutazione deve distinguere sempre tra responsabilità per il fatto materiale e responsabilità per il fatto altrui: l'accertamento di apertura del locale e presenza di persona non abilitata non basta a dimostrare il consenso o la volontà del titolare.
  • L'applicazione di cause di non punibilità (es. art. 131-bis) da parte del giudice di merito non impedisce alla Corte di cassazione di verificare la correttezza dell'accertamento della responsabilità: la Corte può annullare per mancata prova e disporre l'assoluzione quando risulti che il ricorrente non ha commesso il fatto.
  • Per evitare responsabilità, il titolare di parafarmacia dovrebbe adottare misure organizzative e documentabili (es. istruzioni scritte, deleghe formalizzate, controlli, registrazioni delle presenze) che dimostrino l'assenza di consenso o di istruzioni per la vendita di medicinali da parte di personale non abilitato.

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