Cassazione Civile, Ordinanza n. 41957/2021 del 30/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un lodo arbitrale definitivo relativo a un contratto di appalto per la fornitura e il montaggio della copertura in legno di un edificio. La committente aveva chiesto la declaratoria di nullità del lodo, che aveva rigettato la sua domanda di penale per ritardo nei lavori e, in parziale accoglimento della domanda dell'appaltatrice, l'aveva condannata al pagamento di una somma per lavori eseguiti. In appello la domanda di nullità è stata respinta. Con il ricorso per cassazione la committente deduceva: 1) omessa risposta della Corte d'appello su un specifico capo di impugnazione del lodo, sostenendo che il collegio arbitrale aveva erroneamente ritenuto non imputabile all'appaltatrice il ritardo, confondendo l'onere di pagamento dei rialzi metallici con l'onere di esecuzione degli stessi, e denunciando la nullità del lodo per contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c.; 2) falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando ultrapetizione, perché il collegio arbitrale avrebbe attribuito alla committente un obbligo di eseguire i rialzi metallici non richiesto dall'appaltatrice, che avrebbe chiesto solo il pagamento del relativo costo. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, osservando che la Corte d'appello non aveva omesso la pronuncia ma aveva respinto il motivo, accertando che alla data rilevante la struttura in ferro, comprensiva dei rialzi, non era stata ultimata e che ciò impediva l'installazione della copertura in legno; ha inoltre rilevato che la censura tendeva in realtà a riesaminare il merito e che il ricorso era privo di autosufficienza perché non riproduceva il testo del contratto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata specifica critica della ratio decidendi, non essendo state trascritte le domande e allegazioni formulate nell'arbitrato. Il ricorso è stato quindi rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Bologna che aveva respinto l'impugnazione del lodo arbitrale. Ha ritenuto che non vi fosse omissione di pronuncia né vizio di contraddittorietà rilevante del lodo, e che le doglianze relative all'ultrapetizione non fossero scrutinabili per carenza di autosufficienza, mancando la trascrizione degli atti e del contratto necessari a verificare i limiti della domanda arbitrale. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per escludere l'ultrapetizione dedotta, ma rileva che la censura non è scrutinabile perché non autosufficiente e non confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c.
È evocato come parametro della nullità del lodo per contraddittorietà della motivazione; la Corte osserva però che la censura mira sostanzialmente a una rivalutazione del merito e non evidenzia un vizio idoneo a determinare la nullità del lodo.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Indicato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Indicato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro la sentenza che decide sull'impugnazione del lodo arbitrale, la censura che formalmente denunci un vizio di nullità deve colpire specificamente la ratio decidendi della decisione impugnata; se si limita a prospettare una diversa lettura dei fatti o delle prove, è inammissibile o infondata.
- La nullità del lodo per contraddittorietà della motivazione non può essere dedotta per ottenere una rivalutazione del merito della controversia arbitrale, ma solo quando la motivazione sia effettivamente incomprensibile o logicamente inconciliabile in modo decisivo.
- La deduzione di ultrapetizione richiede la riproduzione nel ricorso degli atti e delle domande rilevanti, in modo da consentire alla Corte il controllo del confronto tra il petitum/causa petendi e il contenuto della decisione; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Quando si lamenta che il giudice abbia confuso obbligo di pagamento e obbligo di esecuzione, il ricorrente deve dimostrare in modo puntuale, attraverso gli atti processuali e il contratto, quale fosse il contenuto della domanda e quale la portata della pronuncia censurata.
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