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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9500/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del 09/02/2021 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Marsala che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 09/11/2017, sostenendo che il cumulo delle pene era stato erroneamente operato: secondo la ricorrente l'art. 164, comma 4, cod. pen. consentirebbe il cumulo solo con condanne a pena sospesa e non con una precedente condanna a pena non sospesa; inoltre censurava violazione dell'art. 648 c.p.p. perché la sentenza che aveva concesso la sospensione era ormai irrevocabile e non conteneva pronunce di revoca, e deduceva mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.). In sostanza il motivo principale era che il giudice dell'esecuzione non poteva cumulare la pena non sospesa precedente con la pena sospesa ai fini della revoca del beneficio, e che il primo giudice non aveva avuto conoscenza della causa ostativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il cumulo delle pene ai fini della concessione e della revoca della sospensione condizionale operi anche con riguardo a precedenti condanne a pena non sospesa, richiamando precedenti di legittimità. Ha inoltre osservato che il ricorso non ha allegato in maniera specifica che il primo giudice avesse effettiva conoscenza della causa ostativa; in ogni caso l'organo esecutivo può rilevare e revocare il beneficio in sede esecutiva quando emerga una causa ostativa nota successivamente o non considerata in primo grado, e l'incidente di esecuzione (art. 674 c.p.p.) è la sede appropriata per correggere eventuali errori incolpevoli dei giudici di cognizione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Norma sul beneficio della sospensione condizionale della pena; la Corte valuta la revoca del beneficio alla luce del cumulo delle pene e delle cause ostative.

  • art. 168, comma 3, cod. pen.

    Richiamato nel motivo di cassazione, relativo a modalità di esecuzione di più pene; la Corte non accoglie la tesi della ricorrente che escluderebbe il cumulo con pene non sospese.

  • art. 164, comma 4, cod. pen.

    La ricorrente sosteneva che il comma 4 riguardasse solo condanne a pena sospesa; la Corte osserva invece, alla luce della giurisprudenza, che ai fini del cumulo rileva anche una precedente condanna non sospesa.

  • art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.

    Richiamati come basi delle censure sul vizio di motivazione e sulla violazione di legge, ma la Corte li ha ritenuti infondati o aspecifici nel ricorso presentato.

  • art. 648 c.p.p.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la definitiva natura della sentenza che aveva concesso il beneficio; la Corte rileva che la irrevocabilità della sentenza non impedisce la verifica in sede esecutiva di cause ostative non valutate.

  • art. 674 c.p.p.

    Individua l'incidente di esecuzione quale sede appropriata per rimediare a errori dei giudici di cognizione nella concessione della sospensione condizionale; la Corte conferma che tale rimedio è adeguato.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna al pagamento di somme alla cassa delle ammende; applicata per la condanna della ricorrente a versare Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Il cumulo delle pene ai fini della concessione o revoca della sospensione condizionale può tener conto anche di precedenti condanne a pena non sospesa; non è limitato alle sole condanne con pena sospesa.
  • La revoca della sospensione condizionale può essere pronunciata in sede esecutiva quando emerga una causa ostativa non valutata o non nota al giudice di primo grado; l'incidente di esecuzione (art. 674 c.p.p.) è la sede corretta per contestare tali vizi.
  • In cassazione contro ordinanze di revoca della sospensione è necessario allegare in modo specifico e documentato che il primo giudice fosse a conoscenza della causa ostativa; allegazioni generiche sulla conoscenza del giudice d'appello non sono sufficienti.
  • Se si ritiene che il beneficio sia stato concesso in violazione di legge, prima di proporre ricorso per cassazione conviene valorizzare l'incidente di esecuzione per correggere la situazione, poiché la Corte di legittimità tende a ritenere inammissibili ricorsi generici su profili di fatto o di conoscenza del giudice.
  • Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese e a somme alla cassa delle ammende se il ricorso è dichiarato infondato o inammissibile.

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