Cassazione Civile, Ordinanza n. 19312/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore in procedura)
La controversia
Una società fornitrice aveva proposto opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria di una grande impresa siderurgica, ottenendo dal tribunale l’ammissione solo parziale del proprio credito in prededuzione: su un credito complessivo ammesso in chirografo per euro 304.284,49, era stata riconosciuta la prededuzione soltanto per euro 11.778,94, relativi a prestazioni rese per l’area "a caldo" (primo acciaio). La fornitrice ha quindi ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla prededuzione dei crediti verso imprese strategiche, sostenendo che il tribunale avesse illegittimamente ristretto la nozione di "impianti produttivi essenziali" al solo ciclo del primo acciaio, senza considerare che l’impresa opera come ciclo integrale di produzione dell’acciaio; con il secondo motivo ha denunciato la nullità del decreto per omessa motivazione del rigetto della parte residua dell’opposizione. La procedura è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando un precedente recente che aveva già interpretato in senso restrittivo l’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003: la prededuzione prevista per i crediti delle PMI verso imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale costituisce una deroga eccezionale al principio di cui all’art. 2740 c.c. e va applicata solo alle prestazioni necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali, intesi come quelli relativi al cd. primo acciaio e alla produzione della bramma. Le attività successive di raffinazione e lavorazione dell’acciaio, pur rientrando nel ciclo produttivo complessivo dell’impresa, non rientrano in tale nozione ai fini della prededuzione. La Corte ha inoltre escluso il vizio motivazionale, ritenendo che il tribunale avesse adeguatamente spiegato la distinzione tra prestazioni prededucibili e prestazioni solo chirografarie. Nessuna condanna alle spese per mancata costituzione della parte intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347 del 2003
prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali
norma eccezionale e di stretta interpretazione; la prededuzione opera solo per prestazioni strettamente riferite agli impianti produttivi essenziali, intesi in senso restrittivo come quelli del primo acciaio/bramma.
art. 8-bis, d.l. n. 91 del 2017
norma di interpretazione autentica richiamata dal tribunale, ma non idonea ad ampliare la portata della prededuzione oltre i limiti restrittivi individuati dalla Corte.
art. 53 d.lgs. n. 270 del 1999
norma invocata nel ricorso tra le disposizioni sulla procedura concorsuale, senza che la Corte ne ricavasse un diverso esito.
art. 111 l.f.
norma invocata nel ricorso in tema di prededuzione, richiamata solo in coordinamento con la disciplina speciale applicabile.
criterio interpretativo richiamato nel ricorso, ma la Corte ha privilegiato un’interpretazione letterale e restrittiva della disposizione speciale.
principio generale di responsabilità patrimoniale che la prededuzione deroga in via eccezionale; proprio per questo la disciplina speciale non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Le disposizioni che prevedono la prededuzione di crediti anteriori al concorso costituiscono deroghe eccezionali al principio della responsabilità patrimoniale generale e vanno interpretate restrittivamente.
- Ai fini della prededuzione prevista per le prestazioni rese a favore di imprese strategiche in amministrazione straordinaria, il riferimento agli "impianti produttivi essenziali" non coincide con l’intero ciclo produttivo dell’impresa, ma solo con la fase strettamente necessaria alla produzione del bene-base individuato dal legislatore.
- Le attività successive di trasformazione o rifinitura del prodotto, pur facenti parte del processo industriale complessivo, non sono prededucibili se non sono direttamente funzionali alla continuità dell’impianto essenziale in senso stretto.
- Quando il giudice di merito distingue tra prestazioni prededucibili e prestazioni chirografarie e la motivazione consente di comprendere le ragioni della distinzione, non sussiste nullità del decreto per omessa motivazione.
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