Cassazione Penale, Sentenza n. 21662/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore di Francesco Rollo aveva impugnato la sentenza di condanna sostenendo che il reato fosse ormai estinto per remissione di querela con accettazione intervenuta dopo la pronuncia della Corte di Appello e prima della scadenza del termine per l'impugnazione. La difesa ha prodotto i verbali attestanti la remissione e la sua accettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha dichiarato l'ammissibilità dell'introduzione in Cassazione della remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma entro il termine utile per l'impugnazione. Ha pronunciato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod. pen. per remissione di querela con accettazione, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340 quarto comma c.p.p.
Norme richiamate
La remissione della querela, corredata dalla relativa accettazione, estingue il reato; la Corte ha applicato questa norma ritenendo efficace la remissione intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione
art. 340, quarto comma, cod. proc. pen.
La disposizione è stata richiamata per assoggettare le spese processuali all'imputato nonostante l'estinzione del reato; in tal modo la Corte dispone la condanna alle spese del ricorrente
Massime di principio
- La remissione di querela, se accettata, estingue il reato anche se intervenuta dopo la sentenza impugnata, purché sia stata resa nota entro il termine utile per proporre impugnazione; in tal caso può essere introdotta in Cassazione per ottenere l'estinzione del reato
- Perché la remissione produca effetto estintivo è necessaria l'accettazione e la produzione documentale nei termini processuali: senza l'accettazione o senza prova tempestiva la remissione non estingue il reato
- L'annullamento per estinzione del reato può avvenire senza rinvio quando la remissione e la sua accettazione sono palesi e comprovate dagli atti prodotti
- L'estinzione del reato non esclude automaticamente obblighi economici: il giudice può comunque condannare alla rifusione delle spese processuali secondo le norme procedurali applicabili
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe tempestivamente acquisire e depositare i verbali di remissione e di accettazione e segnalare l'avvenuta estinzione nel ricorso per Cassazione per ottenere l'annullamento della condanna
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