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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20523/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che, pur escludendo l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede e rideterminando la pena, aveva confermato la condanna per il reato di furto. In Cassazione sono stati sollevati tre motivi: 1) vizi di motivazione e errata valutazione del quadro probatorio (contestazione di fatto ed evidenze probatorie); 2) omissione della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) mancata applicazione della diminuzione di pena ex art. 442, comma 2, c.p.p. (scelta del rito abbreviato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili: il primo perché configura una rivalutazione del materiale probatorio incompatibile con il sindacato di legittimità senza specifici e individuati travisamenti; il secondo perché la questione della tenuità non era stata tempestivamente dedotta in appello e, dunque, non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p. Il terzo motivo è stato ritenuto non manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva omesso l'applicazione della diminuzione prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. Tale omissione porta alla rilevazione che il reato si era nel frattempo estinto per prescrizione. La Corte ha calcolato la prescrizione (reato di cui all'art. 624 c.p., termine di prescrizione pari a 7 anni e 6 mesi secondo artt. 157 e 161 c.p.; nessuna causa di sospensione ex art. 159 c.p.), con estinzione del reato avvenuta il 14 agosto 2024 (reato commesso il 14 febbraio 2017). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione (pronuncia ammissibile dalla VII Sezione ai sensi del par. 63.2 delle Tabelle).

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Individua il reato di furto e la sua pena (parametro usato per calcolare il termine di prescrizione).

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la diminuzione della pena in caso di applicazione del rito abbreviato; la sua omissione da parte della Corte d'appello è stata ritenuta vizio rilevante ai fini della decisione di Cassazione.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di legittimità e richiede che in Cassazione non si faccia una mera rivalutazione delle prove: argomento usato per dichiarare inammissibile il primo motivo.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Impone che deduzioni nuove e non dedotte in appello non possano essere sollevate per la prima volta in Cassazione; motivo della inammissibilità del secondo motivo relativo alla tenuità.

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce le regole generali sul termine di prescrizione (utilizzato, insieme ad altri artt., per calcolare il tempo necessario alla prescrizione).

  • art. 159 cod. pen.

    Regola le cause di sospensione della prescrizione; la Corte ha rilevato l'assenza di cause sospensive nel caso concreto.

  • art. 161 cod. pen.

    Regola il computo del tempo necessario per la prescrizione (usato per determinare il termine di 7 anni e 6 mesi).

  • Par. 63.2 delle Tabelle della Corte di Cassazione

    Consente alla sezione della Cassazione di pronunciare l'estinzione del reato per prescrizione e annullare senza rinvio quando ricorrono le condizioni previste.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione globale delle prove: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili se non indicano specifici travisamenti di fatti o prove.
  • Questioni non sollevate tempestivamente nei gradi di merito (per es. in appello) sono generalmente inammissibili in Cassazione per il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.; è quindi cruciale eccepirle nel grado competente per conservarne la rilevabilità successiva.
  • L'omissione dell'applicazione di una diminuzione di pena prevista dalla legge (es. art. 442, comma 2, c.p.p., per il rito abbreviato) costituisce un motivo valido di impugnazione in Cassazione e può portare a conseguenze decisive anche sul decorso della prescrizione.
  • Il calcolo della prescrizione si effettua in base alla pena edittale e alle regole degli artt. 157 e 161 c.p.; occorre verificare anche la presenza di cause di sospensione (art. 159 c.p.) che possono interrompere o sospendere i termini.
  • Se, alla stregua dell'accertamento di Cassazione, il reato risulta estinto per prescrizione, la Corte può annullare la sentenza di merito senza rinvio e dichiarare l'estinzione del reato (pronuncia che la Sezione può emettere secondo le tabelle interne).
  • Sul piano difensivo è fondamentale segnalare e documentare in modo specifico e tempestivo ogni questione di diritto o di fatto che si intende sottoporre a sindacato di legittimità, indicando con precisione i presunti travisamenti probatori o gli errori di diritto.

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