Cassazione Civile, Ordinanza n. 33788/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Nel giudizio tributario di merito la commissione regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado favorevole al contribuente, ma aveva compensato le spese processuali affermando che la vicenda era oggettivamente complessa e basata sull'applicazione di istituti di controversa interpretazione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alla regolamentazione delle spese, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 92 c.p.c., perché a fronte della sua vittoria integrale non ricorrevano gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione; 2) nullità della sentenza per motivazione apodittica, insufficiente e contraddittoria, poiché la formula usata era generica, non calata nel caso concreto e non chiariva se la compensazione riguardasse uno o entrambi i gradi di giudizio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nel processo tributario disciplinato dall'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese è consentita solo in caso di soccombenza reciproca oppure quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. La motivazione della commissione regionale è stata giudicata troppo generica e priva di concreti riferimenti alla controversia, perché fondata su una formula astratta relativa a una supposta complessità della vicenda e alla controversa interpretazione degli istituti applicati. La sentenza è stata quindi cassata in parte qua e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per una nuova e motivata decisione sulla sola regolamentazione delle spese processuali e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel processo tributario la compensazione totale o parziale delle spese è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; la motivazione deve consentire il controllo di legittimità e non può essere generica.
Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte valorizza il regime speciale del processo tributario e l'esigenza di motivazione specifica delle ragioni di compensazione.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
art. 9, comma 1, lett. f), nn. 1) e 2)
Ha modificato l'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, eliminando il rinvio all'art. 92 c.p.c. e sostituendo la disciplina della compensazione delle spese nel processo tributario.
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 156/2015
Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156/2015 sono applicabili dal 1 gennaio 2016.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Base del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Base del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione insufficiente o contraddittoria.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese non può essere disposta con formule di stile: il giudice deve indicare in modo espresso e concreto le gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano.
- Le ragioni della compensazione devono riguardare specifiche circostanze della controversia decisa e devono essere verificabili in sede di legittimità; motivazioni astratte sulla complessità della causa o sull'incertezza interpretativa non sono sufficienti.
- La violazione del regime legale della compensazione delle spese, quando la motivazione sia solo apparente o meramente generica, integra un vizio denunciabile in cassazione.
- Nel giudizio tributario, la compensazione delle spese è eccezionale e non può essere giustificata solo dal fatto che la lite presenti profili di complessità o che l'accertamento si fondi su istituti controversi.
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