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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34229/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite nasce da rapporti di vicinato tra due fondi confinanti. In origine un proprietario aveva ottenuto una condanna nei confronti del vicino all’esecuzione, a proprie spese, di opere di sistemazione del pendio collinare e di modifica dell’illuminazione interna al proprio fondo, nonché all’estirpazione di alberi piantati in prossimità del confine, oltre alle spese di lite e di accertamento tecnico preventivo. Dopo un primo giudizio di legittimità con cassazione con rinvio, la Corte d’appello in sede di rinvio ha riformato parzialmente la decisione di primo grado escludendo la condanna alle opere di sistemazione del pendio, al rifacimento del cancello di accesso e alla sostituzione dell’impianto di illuminazione. Il soccombente nel rinvio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per asserito errore di percezione delle prove e per avere applicato norme sulle distanze delle costruzioni e vedute in modo incongruo; 2) violazione degli artt. 866, 913 e 833 c.c. per errata sussunzione della fattispecie nelle norme sulle distanze tra costruzioni e per aver ignorato le risultanze istruttorie, anche con riferimento ai vincoli idrogeologici; 3) omesso esame di fatti decisivi e insufficiente valutazione delle prove, con dedotta motivazione apodittica e omessa pronuncia su circostanze rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile o comunque manifestamente infondato perché diretto in sostanza a contestare la valutazione di fatto e delle prove svolta dal giudice di rinvio; ha condiviso l’accertamento secondo cui l’apertura del ricorrente era una luce e non una veduta, con conseguente inapplicabilità dell’art. 907 c.c., e ha rilevato anche la genericità della censura sul cancello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché riferito a una questione nuova, introdotta solo con la comparsa conclusionale nel giudizio di rinvio, quindi non deducibile in quella sede. Ha ritenuto il terzo motivo palesemente inammissibile per assoluta genericità, poiché non indicava in modo specifico i fatti decisivi omessi né le prove asseritamente mal valutate, risolvendosi in una richiesta di nuovo esame del merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese, oltre alle ulteriori statuizioni per responsabilità aggravata e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per asserita ultrapetizione o omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile/infondata perché in realtà diretta contro la valutazione di merito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che il motivo mirava impropriamente a ottenere un riesame del materiale probatorio

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    indicati come base formale del primo motivo di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicata come base del secondo motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    indicata come base del terzo motivo, ma la censura è stata reputata generica e volta a un riesame del merito

  • art. 832 c.c.

    richiamato nel precedente giudizio di legittimità come norma evocata in tema di proprietà e modifiche del fondo, senza che nel presente giudizio la Corte ne ravvisasse violazione decisiva

  • art. 866 c.c.

    invocato nel secondo motivo; la Corte ha escluso che potesse fondare la censura perché riferito a questione nuova

  • art. 890 c.c.

    non citato nel testo fornito

  • art. 900 c.c.

    richiamato nel precedente giudizio di legittimità in relazione a luci e vedute, con conferma dell’impostazione che l’apertura era una luce e non una veduta

  • art. 907 c.c.

    ritenuto inapplicabile perché l’apertura del ricorrente è stata qualificata come luce e, in ogni caso, le distanze risultavano rispettate

  • art. 913 c.c.

    invocato nel secondo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova

  • art. 833 c.c.

    invocato nel secondo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova

  • art. 2901 c.c.

    menzionato solo incidentalmente per qualificare come irrilevante un atto di citazione relativo all’azione revocatoria proposta dal controricorrente

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e per le conseguenze economiche connesse alla definizione conforme alla proposta del consigliere

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato come forma di trattazione camerale del ricorso

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    fonte della condanna al pagamento di una somma ulteriore a favore della controparte per responsabilità aggravata

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    fonte della condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell’importo aggiuntivo del contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    non citato nel testo fornito

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto l’apparenza della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove già valutati dal giudice di merito.
  • La qualificazione dell’apertura come "luce" o "veduta" è questione di fatto rimessa al giudice di merito; se la Corte territoriale la qualifica come luce, non si applica la disciplina delle distanze proprie delle vedute ex art. 907 c.c.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico: non è sufficiente una doglianza generica sull’omesso esame di fatti o sul cattivo apprezzamento delle prove, occorrendo indicare puntualmente i fatti decisivi asseritamente trascurati e gli atti probatori rilevanti.
  • Le questioni nuove introdotte solo nel giudizio di rinvio o in comparsa conclusionale non possono essere validamente dedotte e non possono fondare il ricorso per cassazione.
  • Il giudizio di rinvio ha natura chiusa e deve svolgersi entro i limiti tracciati dalla pronuncia rescindente e dalle questioni già ritualmente devolute.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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