Cassazione Civile, Ordinanza n. 08926/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concedente)
La controversia
La società concedente aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento della società affittuaria, in prededuzione, di un credito pari ai canoni e alle indennità maturati dopo la risoluzione del contratto di affitto d'azienda. Il Tribunale aveva ammesso solo una parte del credito, limitandola al periodo tra la risoluzione del rapporto e la prima comunicazione di disponibilità alla restituzione dell'azienda, ed escludendo il resto sul presupposto che il ritardo nella riconsegna fosse imputabile anche alla concedente, la quale avrebbe dovuto cooperare alla restituzione secondo buona fede. Con il ricorso per cassazione la concedente ha contestato: la contraddittorietà della motivazione e la violazione dell'onere della prova; la violazione delle norme sulla responsabilità per ritardata restituzione e della disciplina fallimentare; l'erronea attribuzione a lei di una responsabilità nel ritardo; l'omesso esame del fatto relativo al contratto di deposito; e la liquidazione delle spese. Ha sostenuto che il contratto era già risolto prima del fallimento e che la curatela aveva mantenuto la disponibilità dell'azienda fino a luglio 2019 senza corrispondere alcunché, sicché spettava l'indennità/risarcimento per il periodo di protratta detenzione senza titolo, a prescindere dalla colpa del curatore.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Bergamo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso integralmente il credito per il periodo successivo alla prima diffida/sollecitazione, poiché, una volta accertato che il contratto era già risolto prima del fallimento e che la curatela aveva conservato la disponibilità dell'azienda senza corrispettivo fino alla riconsegna, il credito del concedente per la protratta detenzione senza titolo era dovuto secondo i principi elaborati in tema di locazione e applicabili anche all'affitto d'azienda, indipendentemente dal fatto che il ritardo fosse dovuto a esigenze della procedura e non a dolo o colpa del curatore.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla censura di motivazione apparente/contraddittoria del decreto impugnato
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova e l'attribuzione alla concedente di una responsabilità nel ritardo
art. 42 Cost.
richiamato nei motivi come norma invocata a sostegno della pretesa di restituzione e del correlato credito
la Corte ribadisce che il credito da protratta detenzione senza titolo, sorto dopo la cessazione del contratto e in pendenza di fallimento, ha natura riparatoria ed è a carico della massa ai sensi della norma
richiamato nei motivi e utilizzato come parametro della pretesa di indennità/risarcimento per ritardata restituzione
richiamato nei motivi e valorizzato dalla Corte nel qualificare la protrazione della disponibilità senza titolo come fonte di responsabilità extracontrattuale
richiamato nei motivi in relazione alla nozione di offerta/restituzione del bene
richiamato nel quinto motivo per la condanna alle spese
Massime di principio
- Quando un contratto di affitto d'azienda o di locazione si sia già risolto prima dell'apertura della procedura concorsuale, la successiva detenzione del bene da parte della curatela senza un valido titolo genera responsabilità extracontrattuale e fonda il credito del proprietario/concedente nei confronti del fallimento.
- Il credito per la protratta disponibilità del bene dopo la cessazione del rapporto ha natura integralmente riparatoria e, se il bene è rimasto nella disponibilità della procedura senza corrispettivo, può essere ammesso al passivo in prededuzione ai sensi della disciplina fallimentare richiamata dalla Corte.
- La spettanza del credito non viene meno per il solo fatto che il ritardo nella restituzione dipenda da esigenze organizzative o da prevalenti interessi della massa, e non da dolo o colpa del curatore.
- Nel caso di occupazione o detenzione senza titolo, se il danno non è provabile nel suo esatto ammontare, il giudice può liquidarlo in via equitativa anche assumendo come parametro il canone convenuto o il valore locativo di mercato.
- La collaborazione del creditore alla restituzione può essere rilevante solo se incide concretamente sulla causazione del ritardo; non è sufficiente affermare in modo generico che il creditore avrebbe dovuto cooperare, quando dagli atti risulti una sua disponibilità alla riconsegna.
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