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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 287/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Carretta ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 04/10/2019 che aveva confermato le condanne di primo grado per diversi reati (tra cui insolvenza fraudolenta, violenza privata e appropriazione indebita), deducendo violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati iscritti in due procedimenti riuniti. Il ricorso sosteneva che i reati, commessi mediante il medesimo strumento (il sito Subito.it), con analoghe modalità e oggetti simili, dimostravano un unico disegno criminoso e che la Corte d'appello aveva dato una motivazione "stringata", illogica e incoerente, oltre ad aver travisato le deduzioni difensive circa la prevedibilità dell'incontro con le vittime e la natura delle condotte violente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione articolata e coerente: la continuazione richiede la preventiva rappresentazione e deliberazione unitaria del disegno criminoso da parte dell'agente, elemento psicologico che nel caso concreto non risultava dimostrato. La Corte ha inoltre affermato che l'uso di Internet e la ripetizione di condotte similari possono indicare uno "stile di vita" o una specializzazione, ma non bastano da soli a provare un progetto criminoso previamente definito. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la riunione dei procedimenti; qui utilizzata per spiegare che i reati oggetto delle due sentenze erano stati riuniti ai sensi di tale disposizione

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Ragione formale del ricorso in Cassazione (vizi di diritto e di motivazione denunciati dal ricorrente); la Corte ha ritenuto le censure infondate rispetto alla valutazione di merito sulla continuazione

  • art. 81, comma finale, cod. pen. (art. 81 cpv.)

    Richiamato implicitamente nella discussione sulla continuazione: la Corte ha rilevato che l'eventuale "stile di vita" invocato dal ricorrente non equivale alla previsione di un disegno criminoso con conclusione prefissata richiesta dall'art. 81 c.p.v. per il cumulo e la continuazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso manifestamente infondato e proposto con colpa

Massime di principio

  • La continuazione richiede la preventiva rappresentazione e la deliberazione unitaria, ancorché generica, di un medesimo disegno criminoso: non basta una ripetizione di reati simili per ottenere il riconoscimento della continuazione
  • L'uso dello stesso mezzo (es. lo stesso sito internet) o la ripetizione di modalità analoghe può essere indice di specializzazione o di "stile di vita", ma da solo non prova la preordinazione del disegno criminoso; occorrono elementi fattuali che dimostrino la previsione della serie di reati già al momento del primo episodio
  • La distanza temporale e le circostanze accessorie (modalità di contatto, imprevedibilità dell'incontro con la vittima, ecc.) sono elementi rilevanti che il giudice di merito può valutare per escludere la continuazione; queste valutazioni, se adeguatamente motivate, sono difficilmente sindacabili in Cassazione
  • Chi impugna deve allegare e prospettare elementi concreti che possano far ritenere la sussistenza del coefficiente psicologico anticipato; deduzioni generiche o contraddittorie indeboliscono la censura
  • Se il ricorso è manifestamente infondato la Cassazione può dichiararne l'inammissibilità e condannare il ricorrente alle spese e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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