Cassazione Penale, Sentenza n. 287/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Carretta ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 04/10/2019 che aveva confermato le condanne di primo grado per diversi reati (tra cui insolvenza fraudolenta, violenza privata e appropriazione indebita), deducendo violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati iscritti in due procedimenti riuniti. Il ricorso sosteneva che i reati, commessi mediante il medesimo strumento (il sito Subito.it), con analoghe modalità e oggetti simili, dimostravano un unico disegno criminoso e che la Corte d'appello aveva dato una motivazione "stringata", illogica e incoerente, oltre ad aver travisato le deduzioni difensive circa la prevedibilità dell'incontro con le vittime e la natura delle condotte violente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione articolata e coerente: la continuazione richiede la preventiva rappresentazione e deliberazione unitaria del disegno criminoso da parte dell'agente, elemento psicologico che nel caso concreto non risultava dimostrato. La Corte ha inoltre affermato che l'uso di Internet e la ripetizione di condotte similari possono indicare uno "stile di vita" o una specializzazione, ma non bastano da soli a provare un progetto criminoso previamente definito. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata per la riunione dei procedimenti; qui utilizzata per spiegare che i reati oggetto delle due sentenze erano stati riuniti ai sensi di tale disposizione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Ragione formale del ricorso in Cassazione (vizi di diritto e di motivazione denunciati dal ricorrente); la Corte ha ritenuto le censure infondate rispetto alla valutazione di merito sulla continuazione
art. 81, comma finale, cod. pen. (art. 81 cpv.)
Richiamato implicitamente nella discussione sulla continuazione: la Corte ha rilevato che l'eventuale "stile di vita" invocato dal ricorrente non equivale alla previsione di un disegno criminoso con conclusione prefissata richiesta dall'art. 81 c.p.v. per il cumulo e la continuazione
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso manifestamente infondato e proposto con colpa
Massime di principio
- La continuazione richiede la preventiva rappresentazione e la deliberazione unitaria, ancorché generica, di un medesimo disegno criminoso: non basta una ripetizione di reati simili per ottenere il riconoscimento della continuazione
- L'uso dello stesso mezzo (es. lo stesso sito internet) o la ripetizione di modalità analoghe può essere indice di specializzazione o di "stile di vita", ma da solo non prova la preordinazione del disegno criminoso; occorrono elementi fattuali che dimostrino la previsione della serie di reati già al momento del primo episodio
- La distanza temporale e le circostanze accessorie (modalità di contatto, imprevedibilità dell'incontro con la vittima, ecc.) sono elementi rilevanti che il giudice di merito può valutare per escludere la continuazione; queste valutazioni, se adeguatamente motivate, sono difficilmente sindacabili in Cassazione
- Chi impugna deve allegare e prospettare elementi concreti che possano far ritenere la sussistenza del coefficiente psicologico anticipato; deduzioni generiche o contraddittorie indeboliscono la censura
- Se il ricorso è manifestamente infondato la Cassazione può dichiararne l'inammissibilità e condannare il ricorrente alle spese e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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