Cassazione Civile, Sentenza n. 719/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla liquidazione del compenso professionale dovuto all'avv. Trinchieri per l'attività di recupero crediti (due procedute esecutive immobiliari poi riunite e una esecuzione presso terzi) relativa a credito da mutuo fondiario ceduto alla Credeal, per una residua somma di € 89.894,95. La società aveva invocato una "convenzione" per la determinazione dei compensi; il tribunale aveva ritenuto che tale convenzione non poteva essere applicata perché mancava la forma scritta richiesta dall'art. 2233 c.c. e quindi aveva liquidato i compensi secondo le tabelle tariffarie (D.M. 8/4/2004 e D.M. 140/2012) per le varie prestazioni rese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della Credeal e il ricorso incidentale dell'avv. Trinchieri. Ha confermato che l'accordo di determinazione del compenso tra avvocato e cliente dev'essere in forma scritta a pena di nullità (art. 2233 c.c.) e che la delibera assembleare della società, la partecipazione alla redazione della bozza e la notula/fattura recante l'espressione "come da convenzione" non erano idonee a supplire alla mancanza dell'accettazione scritta necessaria. Pertanto il tribunale aveva correttamente escluso la convenzione e proceduto alla liquidazione secondo i decreti tariffari: per il precetto € 103,00 e diritti di notifica specificati; per l'esecuzione presso terzi diritti € 193,00 e onorari € 525,00; per le esecuzioni immobiliari liquidazione complessiva di € 4.149,00 più spese documentate e accessori. La Corte ha condannato la Credeal a rimborsare le spese di lite al controricorrente per € 2.269,50 (di cui € 200,00 esborsi), oltre accessori e spese generali nella misura del 15%. Non è stata riconosciuta la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
i contratti conclusi tra avvocati e i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali sono nulli se non redatti in forma scritta
La Corte interpreta la norma in senso sostanziale: l'accordo sul compenso deve rivestire la forma scritta ad substantiam; una proposta scritta richiede un'accettazione nella stessa forma, e la mera condotta (collaborazione alla bozza, notula, fattura) non può supplire la mancanza della forma scritta
Richiamati in relazione alla formazione e alla forma del contratto; confermano che per i contratti che la legge richiede in forma scritta la volontà deve risultare da scrittura
Richiamato quale parametro di censura in cassazione (violazione di norme di diritto) dal ricorrente
D.M. 8/4/2004
Utilizzato come riferimento per la liquidazione dei compensi e dei diritti relativi agli atti di esecuzione (precetto, atti di procedura), e per individuare voci e importi riconosciuti
Richiamato per la determinazione del compenso relativo alle procedure esecutive immobiliari e per lo scaglione di riferimento in ragione della somma fatta valere
La Corte osserva che la disposizione non abroga l'art. 2233 c.c.: essa disciplina il momento (di regola all'atto del conferimento) in cui si pattuisce per iscritto, ma non elimina l'obbligo della forma scritta a pena di nullità
Norma sulla responsabilità processuale aggravata: la Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per applicarla alla Credeal
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)
Riferimento normativo relativo al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un eventuale ulteriore versamento del contributo unificato da parte delle parti, se dovuto
art. 702-bis c.p.c. e art. 14 d.lgs. n. 150/2011
Richiamati nel corpo della decisione quale riferimento alla composizione collegiale dell'organo giudicante nella fase cautelare/ordinaria; menzionati nell'intestazione della sentenza
Massime di principio
- L'accordo tra avvocato e cliente che stabilisce il compenso professionale richiede la forma scritta ad substantiam: senza atto scritto valido, il patto è nullo ai sensi dell'art. 2233 c.c.
- La forma scritta richiesta può risultare da documenti separati (proposta e accettazione in atti distinti) ma l'accettazione deve essere anch'essa espressa nella stessa forma scritta; la semplice partecipazione alla redazione di una bozza, la delibera interna di una società o la fattura/notula non suppliscono all'accettazione scritta
- Le delibere assembleari che approvano tabelle o schemi economici, ma rinviano a successivi scambi per il conferimento e l'accettazione dell'incarico, costituiscono atti interni e non sono di per sé un contratto scritto tra società e singolo professionista
- In mancanza di un accordo scritto, il giudice può liquidare il compenso secondo le disposizioni tariffarie vigenti (es. D.M. 8/4/2004, D.M. 140/2012) in relazione all'attività effettivamente svolta
- La prova del contratto che la legge richiede in forma scritta non può essere sostituita da mezzi probatori diversi (fattura, notula, comportamenti), salvo il caso di perdita incolpevole del documento e le regole eccezionali previste dal codice (artt. 2724-2725 c.c.)
- Documenti o prove non prodotti nei gradi di merito non possono essere introdotti in cassazione per ottenere una rilettura di fatto: i documenti vanno prodotti nel corso del processo di merito per essere valutati dal giudice
- Se si verifica una controversia analoga tra le stesse parti in altri giudizi, è importante evitare che una pronuncia possa definitivamente precludere (per giudicato) la valutazione sull'esistenza di un accordo scritto; perciò conviene far valere e documentare la forma scritta già nei primi gradi di giudizio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 637/2023 del 12/01/2023
- Sentenza civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 642/2023 del 12/01/2023
- Sentenza civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 646/2023 del 12/01/2023
- Sentenza civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 651/2023 del 12/01/2023
- Sentenza civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 661/2023 del 12/01/2023
- Sentenza civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 715/2023 del 12/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →