Cassazione Civile, Ordinanza n. 17478/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Una curatela fallimentare aveva promosso azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare l'inefficacia di un'operazione negoziale del 21 febbraio 2006: secondo l'impostazione attorea, in base a accordi transattivi tra il debitore originario e un terzo, gli immobili non sarebbero stati acquistati dal debitore stesso ma sarebbero stati trasferiti, mediante due compravendite distinte, a una società riconducibile ai figli del debitore. Il Tribunale aveva accolto la domanda revocatoria e la Corte d'appello aveva rigettato l'appello della società acquirente. In Cassazione la società acquirente proponeva ricorso per due motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia; la curatela del fallimento e il debitore aderivano alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e degli atti di adesione depositati dalle controparti costituite. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non ha pronunciato sulle spese, richiamando l'art. 391 c.p.c. in presenza di accettazione della rinuncia. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura opera nei soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è applicabile in via estensiva o analogica all'ipotesi di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
Norma base dell'azione revocatoria ordinaria, richiamata come oggetto della controversia.
Richiamato nel racconto dei fatti come base dell'assetto negoziale da cui derivava il trasferimento degli immobili su richiesta di un terzo.
Richiamato per la proposta di definizione accelerata e la successiva fissazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
In presenza di accettazione della rinuncia, esclude la pronuncia sulle spese processuali.
contributo unificato
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché misura eccezionale e applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non estensibile all'estinzione per rinuncia.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e le controparti costituite accettano la rinuncia, il giudizio si estingue e la Corte non procede all'esame dei motivi.
- L'accettazione della rinuncia preclude, di regola, la pronuncia sulle spese processuali secondo l'art. 391 c.p.c.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti, cioè rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non è estensibile all'estinzione per rinuncia.
- In presenza di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la decisione si arresta alla declaratoria di estinzione, senza scrutinio del merito delle censure.
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