Sentenza del 23/04/2021 n. 238 - Comm. Trib. Prov. Modena
Processo tributario - Atti impugnabili - Estratto di ruolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un estratto di ruolo contestandone gli effetti e deducendo di essere venuto a conoscenza di una cartella/esecuzione fiscale tramite quel documento. La questione è se l'estratto di ruolo costituisca un atto impugnabile davanti al giudice tributario o se renda invece possibile l'impugnazione degli atti sostanziali (cartella/ruolo) di cui il contribuente è venuto a conoscenza attraverso l'estratto.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'estratto di ruolo non sia un atto autonomamente impugnabile davanti alla giustizia tributaria in quanto è un documento che attesta l'iscrizione a ruolo e ha natura meramente informativa. Tuttavia, il giudice ha precisato che è ammessa l'impugnazione della cartella o del ruolo qualora questi non siano stati validamente notificati e il contribuente ne sia venuto a conoscenza tramite l'estratto di ruolo: in tali ipotesi il contribuente può agire avverso l'atto sostanziale (cartella/ruolo) per vizio di notifica o nullità.
Norme richiamate
D.P.R. 602/1973 (disciplina della riscossione)
L'estratto di ruolo è considerato documento attestante l'iscrizione a ruolo ai fini della riscossione ma non costituisce di per sé un atto impositivo o di riscossione autonomamente impugnabile; rilevano ai fini dell'impugnazione la cartella di pagamento e il ruolo, e in particolare la validità della loro notificazione.
D.Lgs. 546/1992 (processo tributario)
La giurisdizione del giudice tributario si esercita sugli atti impositivi e di riscossione; la giurisprudenza interpreta che l'estratto di ruolo non rientri tra gli atti impugnabili, salvo che attraverso di esso non emerga un atto sostanziale non validamente portato a conoscenza del contribuente, che allora potrà essere impugnato.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è, di regola, un documento informativo e non un atto impugnabile autonomamente davanti al giudice tributario.
- Se tramite l'estratto di ruolo il contribuente viene a conoscenza di una cartella o di un ruolo che non gli sono stati validamente notificati, può impugnare la cartella/il ruolo per vizio di notifica o nullità dell'atto sostanziale.
- In casi analoghi è fondamentale verificare e documentare l'effettiva notifica: la prova della notifica grava in genere sull'Amministrazione/Agente della riscossione, quindi il contribuente deve chiedere e acquisire gli atti di notifica e la relativa documentazione.
- L'impugnazione deve essere rivolta all'atto sostanziale (cartella/ruolo) e non all'estratto; l'estratto può però costituire elemento di conoscenza utile per identificare e contestare l'atto reale.
- Nella pratica, prima di proporre ricorso è opportuno raccogliere ogni elemento probatorio sulla notifica (avvisi, ricevute, dichiarazioni) e valutare i termini di impugnazione decorrenti dalla data di conoscenza effettiva dell'atto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 apr 2021Sentenza del 23/04/2021 n. 325 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 23 apr 2021Sentenza del 23/04/2021 n. 331 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 23 apr 2021Sentenza del 23/04/2021 n. 583 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 23 apr 2021Sentenza del 23/04/2021 n. 584 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 23 apr 2021Sentenza del 23/04/2021 n. 588 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 23 apr 2021Sentenza del 23/04/2021 n. 2136 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →