Sentenza del 23/04/2021 n. 583 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Ente non commerciale - attività di ristorazione - coerenza con le finalità dell'ente - clientela composta da soggetti associati - onere della prova - spetta al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell'ufficio è stata accolta: il giudice ha ritenuto che il gestore non abbia fornito prove sufficienti della strumentalità istituzionale e dell'esclusività della clientela associata. Poiché l'attività risultava rivolta anche a non tesserati, è stata esclusa la natura di ente non commerciale per il regime IVA e per l'imposizione sui redditi relativamente all'attività di ristorazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ufficio contestava la qualificazione dell'attività di ristorazione come non commerciale e strumentale alle finalità istituzionali dell'ente, rilevando che il servizio era erogato anche a soggetti terzi non tesserati e dunque non esclusivamente in favore degli associati. Questione centrale: coerenza dell'attività con le finalità dell'ente e sussistenza del requisito di esclusività della clientela associata; onere della prova sulla parte ricorrente.
Norme richiamate
d.P.R. 633/1972, art. 4
Per l'esenzione/qualificazione come attività non commerciale ai fini IVA occorre che l'attività sia strumentale agli scopi istituzionali dell'ente e svolta esclusivamente in favore degli associati; in caso di contestazione spetta al contribuente l'onere di provare la sussistenza dei presupposti del regime di favore.
Massime di principio
- La gestione di un esercizio di ristoro da parte di un ente non lucrativo è non commerciale solo se l'attività è strumentale agli scopi istituzionali e rivolta esclusivamente agli associati.
- L'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti per il regime di favore (strumentalità ed esclusività della clientela) grava sul contribuente/ente che invoca la qualificazione agevolata.
- Indicatori contrari alla natura non commerciale: erogazione abituale di servizi a non tesserati, pubblicità rivolta al pubblico, prezzi e condizioni non differenziate per gli associati, apertura indistinta al pubblico.
- Prove documentali utili per il contribuente: regolamento interno che limita l'accesso ai soli soci, elenchi soci e controlli d'ingresso, contabilità separata per l'attività riservata, corrispondenza/manifestazioni rivolte esclusivamente agli associati, convenzioni e tariffe riservate.
- In presenza di elementi concreti che dimostrano apertura dell'attività al pubblico la qualificazione agevolata viene negata e l'attività è soggetta a IVA e imposizione ordinaria sui redditi.
- La valutazione è concreta e fattuale: non basta l'intestazione o la dichiarazione statutaria dell'ente; conta la reale gestione e la composizione della clientela.
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