Sentenza del 23/04/2021 n. 325 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, dagli elementi risultanti dai conti predetti - Sussiste - Si determina un'inversione della prova a carico del contribuente - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2014 per maggior reddito d'impresa (€39.095) derivante da fitti non dichiarati e movimentazioni bancarie ritenute non giustificate (in particolare un prelievo/assegno di €10.000), nonché contestazione dell'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria (21% anziché agevolata 10%) e presunta errata applicazione degli artt. 32 e 55 del DPR 600/73.
La decisione
La CTR ha respinto l'appello. Ha ritenuto provato l'esercizio occulto di impresa edile e la totale assenza di scritture contabili; ha quindi accolto le presunzioni tratte dalle indagini bancarie ai sensi dell'art. 32 DPR 600/73 e dell'art. 51 DPR 633/72, confermando il recupero dell'importo di €10.000 quale ricavo in nero e l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria. La prova offerta dal ricorrente (dichiarazione scritta successiva resa da un parente) è stata ritenuta insufficiente e generica. Appellante condannato alle spese (€500).
Norme richiamate
art. 32 DPR 600/1973
opera la presunzione ex art. 32 comma 1 n. 2 DPR n. 600/73 secondo cui costituiscono maggiori ricavi o compensi anche i prelevamenti effettuati sui conti corrente, se non risultino dalle scritture contabili
I dati emergenti dai conti correnti soddisfano l'onere probatorio dell'Amministrazione; si inverte l'onere della prova a carico del contribuente che deve fornire prova analitica e documentale per ogni movimentazione bancaria per dimostrare la non imponibilità.
art. 51 comma 2 n. 2 DPR 633/1972
presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie
Valida la presunzione di imponibilità delle somme risultanti dai movimenti bancari: per superarla il contribuente deve provare in modo analitico l'estraneità fiscale delle operazioni.
art. 55 DPR 600/1973
Rilevato dal ricorrente come vizio procedurale nell'accertamento, ma la CTR ha ritenuto che le modalità dell'accertamento fossero legittime e conformi; nessuna illegittimità procedurale rilevata.
art. 2697 c.c.
Principio secondo cui chi invoca fatti per ottenere un beneficio (es. aliquota agevolata) ha l'onere di provarne i presupposti di fatto; applicato al contribuente che deve dimostrare i requisiti per l'aliquota IVA ridotta.
Massime di principio
- Se l'accertamento si fonda su indagini sui conti correnti, l'Amministrazione soddisfa l'onere probatorio con i dati bancari e scatta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
- Il contribuente deve fornire prova analitica e documentale, per singola movimentazione contestata, che tali importi non costituiscono ricavi o operazioni imponibili; dichiarazioni tardive o testimoniali senza documentazione con data certa sono generalmente insufficienti.
- L'assenza di scritture contabili rafforza la presunzione di imponibilità delle movimentazioni bancarie e ostacola la possibilità di ottenere agevolazioni fiscali (es. aliquota IVA ridotta), poiché i presupposti di fatto devono essere provati in modo rigoroso.
- Per contestare con successo un recupero basato su movimenti bancari è necessario produrre documenti contemporanei (contratti, cambiali, bonifici intestati, ricevute, accordi scritti con data certa) che dimostrino la reale causale (es. mutuo, prestito documentato, pagamento giustificato).
- In fase difensiva è importante contestare tempestivamente eventuali atti preordinatori (es. PVC) e conservare documentazione idonea a dimostrare la natura delle operazioni; l'onere probatorio civico e fiscale grava sul contribuente quando invoca l'irrilevanza fiscale di somme emerse dalle banche.
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