Sentenza del 23/04/2021 n. 584 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
I.R.P.E.F. - separazione tra coniugi - provvedimento giudiziale - deducibilità della somma - consegue - asserito mancato pagamento - deducibilità solo parziale - non consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che le somme previste dalla sentenza di separazione sono deducibili dalla base imponibile IRPEF nella misura stabilita dalla decisione giudiziale. Il diritto alla deduzione non può essere ridotto unilateralmente in base alle sole dichiarazioni del coniuge creditore circa il mancato pagamento; l'Amministrazione non può negare integralmente la deducibilità senza fornire prove idonee del concreto mancato adempimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha chiesto la deducibilità ai fini IRPEF delle somme dovute al coniuge in base a sentenza di separazione personale. L'Amministrazione ha contestato la deducibilità sostenendo che parte di tali somme non sarebbe stata effettivamente pagata, sulla base delle dichiarazioni rese dal coniuge creditore, e ha quindi riconosciuto la deducibilità solo parziale.
Norme richiamate
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) - norme sulla deducibilità degli assegni di mantenimento
Le somme corrisposte al coniuge in ottemperanza di un provvedimento giudiziale di separazione sono riconosciute come deducibili dal reddito imponibile del soggetto obbligato nella misura fissata dal provvedimento stesso.
Norme di diritto civile e processuale in materia di separazione e obblighi di mantenimento
Il provvedimento giudiziale che fissa l'ammontare degli assegni costituisce titolo della obbligazione; eventuali contestazioni circa il mancato pagamento richiedono prova adeguata e non possono essere basate esclusivamente su dichiarazioni del creditore.
Massime di principio
- La sentenza o il provvedimento di separazione che fissa assegni rappresenta il parametro principale per la deducibilità fiscale: il contribuente può dedurre le somme nella misura stabilita dal giudice.
- L'Amministrazione finanziaria non può ridurre la deducibilità sulla sola base delle dichiarazioni del coniuge creditore: le contestazioni sul mancato pagamento richiedono prove concrete e documentali.
- In casi simili, il contribuente dovrebbe conservare e produrre il provvedimento giudiziale e, se possibile, documentazione di pagamento o atti esecutivi; l'Amministrazione, per negare o ridurre la deduzione, deve fornire elementi probatori del mancato adempimento.
- La valutazione fiscale si concentra sul titolo (provvedimento giudiziale) e sulla realtà fattuale del pagamento; la mera discrepanza tra quanto disposto e quanto dichiarato dal creditore non è sufficiente a precludere la deducibilità.
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