Cassazione Penale, Sentenza n. 20915/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Isernia che aveva condannato Nico Petrarca per il reato di cui all'art. 388, commi 3 e 4, cod. pen. (sottrazione di beni pignorati). Il motivo unico dedotto è l'omessa applicazione della pena accessoria obbligatoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ritenuta dovuta perché il custode nominato del bene pignorato svolge una funzione con carattere pubblicistico e quindi integra abuso o violazione di doveri inerenti a pubblica funzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricordato la giurisprudenza di legittimità sulla ammissibilità del ricorso del pubblico ministero per omissione di pena accessoria e ha affermato che il proprietario nominato custode di un bene pignorato riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357, comma 2, cod. pen., per cui la sottrazione costituisce violazione di un dovere funzionale. Escludendo la possibilità di sanare l'omissione come errore materiale, la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che non aveva applicato la pena accessoria e ha applicato essa stessa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata pari a quella della pena principale (due mesi).
Norme richiamate
Norma delittuosa applicata per la sottrazione di beni pignorati; ha costituito il fatto-reato per cui l'imputato è stato condannato.
Stabilisce che ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; ritenuta pena accessoria obbligatoria nel caso di specie.
Prevede che la durata dell'interdizione dai pubblici uffici è uguale a quella della pena principale; ha consentito di determinare la durata dell'accessoria pari a due mesi.
Usata per qualificare il proprietario-custode, nominato dopo pignoramento, come pubblico ufficiale in ragione dei poteri e degli atti autoritativi esercitati.
Sez. U. n. 47502 del 29/09/2022 (Galdini)
Principio secondo cui il ricorso del pubblico ministero è ammissibile per denunciare l'omessa applicazione di una pena accessoria e che, se la sentenza diventa definitiva, l'omissione può essere corretta anche in fase esecutiva se ricorrono condizioni; inoltre chiarisce i limiti del rimedio dell'impugnazione.
Sez. U. n. 3464 del 30/11/2017 (Matrone)
Consente l'annullamento senza rinvio quando la statuizione di condanna già pronunciata implica l'irrogazione di una pena accessoria determinata nella specie e nella durata, senza necessità di ulteriori accertamenti.
art. 619, comma 2 cod. proc. pen. e art. 130 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione allo strumento della rettificazione dell'errore materiale, che le Sezioni Unite escludono possa essere usato per sanare l'omessa applicazione di una pena accessoria.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176 e d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 conv. L. 25 febbraio 2022, n. 15
Richiamati per giustificare il trattamento cartolare del procedimento ai sensi delle misure legislative emergenziali; non rilevanti ai fini della decisione sul merito della pena accessoria.
Massime di principio
- Il proprietario nominato custode di un bene a seguito di pignoramento può assumere la qualifica di pubblico ufficiale quando l'incarico comporta esercizio di poteri tipici di una pubblica funzione; la violazione dei doveri connessi può rendere obbligatoria una pena accessoria.
- L'omessa applicazione di una pena accessoria obbligatoria può essere impugnata dal pubblico ministero; le Sezioni Unite ammettono il ricorso di cassazione del PM per tale vizio.
- Non è possibile correggere l'omissione della pena accessoria tramite rettifica di errore materiale; il rimedio è l'annullamento della sentenza impugnata.
- Quando la natura e la durata della pena accessoria sono predeterminate in conseguenza della condanna (es. art. 37 che rende la durata pari alla pena principale), la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e applicare essa stessa la pena accessoria.
- In processi simili il giudice di merito deve valutare se la condotta è stata commessa nell'abuso di poteri o in violazione di doveri inerenti a pubblica funzione e, in caso affermativo, disporre l'interdizione dai pubblici uffici contestualmente alla pena principale.
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