Sentenza n. 678/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2980/2025, resa dal Tribunale Civile di Roma - Sezione II, in data 26 febbraio 2025, notificata il 7 maggio 2025 e non impugnata, con la quale è stata revocata l’ingiunzione di pagamento di cui alla n. 84738 nota prot. AGEA.2024-0003046 del 15 gennaio 2024 per l’importo complessivo di € 935.975,58, emessa dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Ag.E.A. in danno di Taravella Rosalia, Taravella Crocifissa e Venturella Angela, in qualità di eredi di Taravella Rosario, e la predetta Ag.E.A. è stata condannata a rifondere, alle parti attrici in solido tra loro, le spese del grado, liquidate in € 2.556,00 per esborsi, € 11.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge; per la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione; e per la determinazione di una somma di denaro ex art 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. per la violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva revocato un’ingiunzione di pagamento e condannato l’Ag.E.A. al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (eredi creditrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti, nella qualità di eredi, hanno proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo l’inerzia dell’Ag.E.A. nell’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, notificata all’amministrazione il 7 maggio 2025 e non impugnata. Il giudicato aveva revocato un’ingiunzione di pagamento dell’importo complessivo di € 935.975,58 e condannato l’Ag.E.A. alla rifusione, in favore delle attrici in solido, di € 2.556,00 per esborsi e € 11.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA. Le ricorrenti hanno chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per la violazione o l’inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione. L’amministrazione, sebbene intimata, non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso regolare e tempestivo e fondato. Le ricorrenti hanno provato la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Ag.E.A., la mancata opposizione nei termini e l’assenza di adempimento entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha quindi ordinato all’Ag.E.A. di dare esecuzione al giudicato e di pagare alle ricorrenti, in solido, entro 90 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, € 2.556,00 per esborsi e € 11.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. Il giudice ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale presso la Direzione generale degli Affari generali e del Bilancio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, con facoltà di delega, prevedendone l’insediamento alla scadenza del termine di 90 giorni in caso di mancato adempimento. È stata invece respinta, allo stato, la richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché non vi erano elementi sufficienti per ritenere che l’amministrazione avrebbe persistito nell’inadempimento. L’Ag.E.A. è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato; il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere e adottare le misure necessarie a garantirne l’esecuzione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a.
Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere all’esecuzione del giudicato entro un termine determinato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La somma di denaro per la violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato non è stata disposta in assenza di elementi idonei a dimostrare la probabile persistenza dell’inadempimento.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni per l’adempimento delle amministrazioni alle sentenze esecutive è decorso senza che l’Ag.E.A. provvedesse.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell’amministrazione intimata.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- Accertata l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’adempimento entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l’insediamento alla scadenza del termine assegnato in caso di ulteriore inerzia.
- La somma di denaro prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente per il solo ritardo già verificatosi, ma richiede elementi che consentano di ritenere probabile la violazione o l’inosservanza successiva o la persistente inerzia dell’amministrazione.
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