Cassazione Penale, Ordinanza n. 24574/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dal testo altri dettagli sul reato specifico contestato, se non che la Corte d'appello aveva già affermato la responsabilità e la sussistenza del reato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari del 7 aprile 2025. Dal testo emerge che il primo motivo deduceva un vizio di motivazione, ma in sostanza mirava a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito. Il secondo motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. La sentenza di legittimità rileva che il primo motivo non è proponibile in cassazione perché diretto a una rivalutazione del merito, mentre il secondo è manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione immune da vizi.
Norme richiamate
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata invocata dalla ricorrente insieme alle attenuanti generiche, ma il relativo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione della Corte d'appello sul punto era immune da vizi.
È stata applicata la disciplina delle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, pur formalmente dedotte come vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova e diversa valutazione del fatto e delle prove rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- Quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione congrua e immune da vizi sul giudizio di responsabilità o sul trattamento sanzionatorio, il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile o comunque infondato.
- La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche o dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede la dimostrazione di un effettivo vizio della motivazione, non essendo sufficiente una mera richiesta di rivalutazione del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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