Cassazione Penale, Sentenza n. 4609/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'istante chiedeva la liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione subita dal 13/10/2017 al 15/01/2019 (carcere e poi arresti domiciliari) in relazione a un provvedimento cautelare emesso per reati connessi al traffico di cocaina (kg 7,068). Sosteneva che, sebbene il GUP avesse ravvisato responsabilità, la Corte d'appello l'aveva poi assolta, quindi spettava l'equa riparazione. In Cassazione si è censurata l'ordinanza impugnata per presunta inosservanza dell'art. 314 c.p.p. e per illogicità della motivazione in ordine all'esistenza della colpa grave che avrebbe causato la custodia cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta e adeguata la motivazione del giudice di merito che aveva escluso il diritto all'equa riparazione per sussistenza di colpa grave dell'istante. Il decisione ha richiamato l'esistenza di elementi indiziari sintomatici (ricezione notturna di una valigia proveniente dal Perù, consegna da parte di terzi con incarico di consegnare parte del contenuto, mancato controllo del bagaglio e dichiarazioni vaghe su mittente e contenuto, inclusa la dicitura "Vita") che, considerati globalmente, giustificavano la misura cautelare e la qualificazione della condotta come gravemente colposa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per censurare l'ordinanza; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito rispettasse i criteri di valutazione previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza, quindi la presunta inosservanza non è stata ravvisata.
Artt. 110, 73 comma 1, 80 comma e D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Normativa sostanziale a fondamento del procedimento penale (illeciti connessi al traffico di stupefacenti) che ha determinato l'adozione della misura cautelare.
Sez. U., n. 34559 del 26/06/2002 (De Benedictis)
Principio richiamato: il giudice della riparazione deve valutare autonomamente e compiutamente tutti gli elementi probatori, motivando adeguatamente la eventuale esclusione del diritto all'equa riparazione per dolo o colpa grave.
Sez. U., n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Chiarisce che il giudice della riparazione deve accertare la incidenza causale della condotta dell'interessato rispetto all'adozione della misura cautelare, non la sussistenza del reato in senso penale.
Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016 (Piccolo)
Stato di diritto secondo cui la valutazione della condotta deve essere fatta alla luce del quadro indiziario su cui si fondava il titolo cautelare, salvo che quegli indizi siano stati dichiarati inutilizzabili o neutralizzati.
Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Il giudice deve valutare anche la condotta dell'interessato anteriormente e successivamente alla sottoposizione alla misura e al momento della conoscenza del procedimento a suo carico.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla disposizione di condanna a favore della Cassa delle Ammende; evocata quale riferimento di legittimità costituzionale in materia.
Massime di principio
- L'assoluzione penale in sede di merito non determina automaticamente il diritto all'equa riparazione: il giudice della riparazione deve valutare se la condotta dell'interessato abbia inciso causalmente sull'adozione della misura cautelare con dolo o colpa grave.
- La valutazione è 'ex ante' rispetto all'adozione della misura e si fonda sul quadro indiziario disponibile al momento del provvedimento cautelare; è ammissibile l'apprezzamento di condotte che, pur non costituendo reato accertato, mostrino negligenza o comportamenti evidentemente incompatibili con la versione difensiva.
- Per escludere il diritto all'equa riparazione è sufficiente che emergano elementi che configurino una condotta gravemente colposa (e.g. spiegazioni inconsistenti, ricezione notturna di pacchi da sconosciuti senza controllo) purché la motivazione del giudice sia congrua e adeguata.
- Il ricorrente che invoca l'equa riparazione deve cercare di neutralizzare o rendere inutilizzabili gli elementi indiziari su cui si fondava la misura (dimostrare innocenza o fornire spiegazioni documentate e coerenti); in mancanza, il giudice di merito può legittimamente escludere l'indennizzo.
- In sede di impugnazione la censura sulla motivazione è difficile da accogliere se il giudice di merito ha compiuto una valutazione organica e motivata degli elementi probatori secondo i canoni giurisprudenziali consolidati.
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