Cassazione Penale, Ordinanza n. 24190/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Nel ricorso venivano prospettate, in modo ritenuto dalla Corte poco organico e in parte incomprensibile, doglianze relative: alla mancata traduzione nella lingua madre degli atti giudiziari; al preteso vizio di motivazione sulla valutazione delle produzioni difensive; ai requisiti per la dichiarazione di fallibilità dell'impresa e alla dedotta impossibilità per il giudice penale di accertare i presupposti del fallimento; alla mancata notifica di atti penali e fallimentari e a presunte lacune del fascicolo della procedura fallimentare, con specifico cenno all'avviso ex art. 415-bis c.p.p. La Corte ha rilevato che diverse censure erano generiche, non specificamente devolute in appello, o dirette a sollecitare questioni già disattese dal giudice di merito senza un effettivo confronto critico con la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il ricorso privo di una chiara articolazione dei motivi ex art. 606 c.p.p., generico in più punti e, in parte, proposto su questioni non devolute in appello. Ha inoltre respinto nel merito la censura relativa ai presupposti della fallibilità, richiamando il principio secondo cui il giudice penale della bancarotta non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto allo stato di insolvenza e ai presupposti soggettivi della fallibilità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
griglia di cui all'art. 606 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, analiticamente enunciati e organizzati; l'inosservanza di tali requisiti rende il ricorso inammissibile.
richiamo agli artt. 309 e 310 cod. proc. pen.
Citazione ritenuta inconferente rispetto ai motivi effettivamente dedotti.
richiamo agli artt. 309 e 310 cod. proc. pen.
Citazione ritenuta inconferente rispetto ai motivi effettivamente dedotti.
non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen.
Le modifiche normative alla legge fallimentare non incidono, nel caso richiamato, sui procedimenti penali in corso.
cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Non possono proporsi in cassazione questioni non devolute specificamente al giudice di appello, salvo eccezioni di legge o questioni rilevabili d'ufficio.
La doglianza sull'avviso è stata ritenuta infondata perché l'atto risultava regolarmente notificato al difensore domiciliatario ex lege dopo la procedura ex art. 169 c.p.p.
procedura di cui all'art. 169 cod. proc. pen.
Il corretto perfezionamento della procedura ha comportato la validità della notifica al difensore quale domiciliatario ex lege.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216 e seguenti
reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Nel giudizio penale per bancarotta il giudice non può riesaminare i presupposti della dichiarazione di fallimento nei termini prospettati dal ricorrente.
art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942
Le modifiche alla nozione di fallibilità non sono state ritenute rilevanti ai fini del giudizio penale in corso, secondo il precedente richiamato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le doglianze devono essere specifiche, analiticamente separate e confrontarsi in modo diretto con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di motivi già dedotti in appello, senza una critica effettiva, integra genericità e può condurre all'inammissibilità.
- Le questioni non dedotte con specificità in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
- In tema di bancarotta, il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto allo stato di insolvenza e agli altri presupposti della fallibilità dell'imprenditore, essendo precluso un riesame di tali profili nel giudizio penale.
- La censura sulla mancata traduzione degli atti processuali presuppone l'accertamento in fatto che l'imputato non conosca la lingua italiana; la sola qualità di cittadino straniero non basta a far sorgere automaticamente l'obbligo di traduzione.
- Le doglianze in punto di notifica o mancanza di atti devono indicare in modo concreto quali atti siano mancati o irregolari e quale incidenza abbiano avuto sulla decisione; l'allegazione generica è inidonea a fondare il motivo di ricorso.
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