Cassazione Penale, Ordinanza n. 34624/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità per il reato connesso al rifiuto/elusione degli accertamenti alcolimetrici. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la prova della penale responsabilità fosse illogica o contraddittoria, e chiedendo l'annullamento della decisione di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproponeva questioni già esaminate e disattese in appello, senza una critica analitica della motivazione impugnata e senza puntuali ragioni di diritto; inoltre l'ha ritenuta manifestamente infondata, poiché la motivazione della sentenza di merito risultava coerente, logica e fondata sugli elementi probatori, in particolare sulle dichiarazioni del verbalizzante e sul dato che la condotta elusiva si era manifestata dopo il pre-test.
Norme richiamate
art. 187, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È la disposizione richiamata per qualificare il fatto contestato; la Corte afferma che il reato si perfeziona anche quando l'agente ponga in essere una condotta elusiva volta a sottrarsi all'accertamento formale dello stato di ebbrezza, oltre che con la mera indisponibilità a sottoporsi agli accertamenti.
In caso di ricorso inammissibile, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per escludere la condanna alla sanzione pecuniaria solo quando vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013
Richiamata sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione e sulla necessità di una critica analitica della decisione impugnata.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli
Richiamata per i principi sui motivi d'appello, ritenuti applicabili anche al ricorso per cassazione quanto alla necessità di specificità e confronto con la motivazione impugnata.
Sez. 4, n. 5909/2013
Richiamata per il principio secondo cui il reato si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità a sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici.
Sez. 4, n. 13572/2019
Richiamata per il principio secondo cui il reato si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità a sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici.
Sez. 4, n. 3202/2019
Richiamata per affermare che il reato si perfeziona anche quando l'agente attui una condotta elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica analitica della motivazione impugnata e senza specifici riferimenti alle ragioni di diritto poste a base della decisione.
- La deduzione di un vizio di motivazione è inammissibile quando la motivazione della sentenza impugnata risulti effettivamente presente, logicamente coerente e fondata su un'esauriente disamina degli elementi probatori.
- Il reato collegato al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici si perfeziona non solo con la manifesta indisponibilità dell'agente, ma anche con una condotta concretamente elusiva diretta a impedire o aggirare l'accertamento del tasso alcolemico.
- Ai fini dell'affermazione di responsabilità, il giudice di merito può valorizzare le dichiarazioni del verbalizzante quando siano coerenti con il quadro probatorio e con la dinamica dei fatti, e la censura difensiva deve confrontarsi specificamente con tale percorso argomentativo.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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