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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36498/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'annualità d'imposta 2004, emesso in materia di Irpef ai sensi dell'art. 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello in CTR, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità ha depositato istanza di sospensione dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della lite pendente. Successivamente ha prodotto documentazione che, secondo quanto rilevato dalla Corte, non riguardava però la definizione delle controversie pendenti ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, bensì la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 dello stesso decreto, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti. La Corte ha quindi verificato che la documentazione non consentiva di accertare la corrispondenza tra i carichi oggetto della domanda e l'avviso di accertamento in causa; ciò nonostante, ha ritenuto che la richiesta inequivoca di estinzione manifestasse il sopravvenuto venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione sul merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la documentazione depositata non dimostrava una valida definizione della lite pendente ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ma una diversa procedura di definizione agevolata dei carichi ex art. 3 dello stesso decreto, non verificabile quanto alla sua riferibilità all'atto impugnato. Tuttavia, poiché il ricorrente aveva comunque chiesto in modo inequivoco la declaratoria di estinzione del giudizio, la Corte ha tratto da tale comportamento il venir meno dell'interesse alla pronuncia sul merito e ha chiuso il giudizio con inammissibilità. Nulla è stato disposto sulle spese, non avendo l'Agenzia svolto difese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente chiede la definizione agevolata della lite, la Corte può verificare d'ufficio se la documentazione prodotta si riferisca effettivamente alla procedura invocata e all'atto oggetto del giudizio.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata presuppone una prova chiara della riferibilità dei carichi o della controversia alla procedura prevista dalla norma invocata; in difetto, non può essere disposta sulla sola base di documentazione non univoca.
  • La richiesta inequivoca di estinzione del giudizio può essere valutata come manifestazione del sopravvenuto venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione di merito, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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