Cassazione Civile, Ordinanza n. 36498/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'annualità d'imposta 2004, emesso in materia di Irpef ai sensi dell'art. 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello in CTR, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità ha depositato istanza di sospensione dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della lite pendente. Successivamente ha prodotto documentazione che, secondo quanto rilevato dalla Corte, non riguardava però la definizione delle controversie pendenti ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, bensì la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 dello stesso decreto, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti. La Corte ha quindi verificato che la documentazione non consentiva di accertare la corrispondenza tra i carichi oggetto della domanda e l'avviso di accertamento in causa; ciò nonostante, ha ritenuto che la richiesta inequivoca di estinzione manifestasse il sopravvenuto venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione sul merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la documentazione depositata non dimostrava una valida definizione della lite pendente ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ma una diversa procedura di definizione agevolata dei carichi ex art. 3 dello stesso decreto, non verificabile quanto alla sua riferibilità all'atto impugnato. Tuttavia, poiché il ricorrente aveva comunque chiesto in modo inequivoco la declaratoria di estinzione del giudizio, la Corte ha tratto da tale comportamento il venir meno dell'interesse alla pronuncia sul merito e ha chiuso il giudizio con inammissibilità. Nulla è stato disposto sulle spese, non avendo l'Agenzia svolto difese.
Norme richiamate
art. 38, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È la base normativa dell'avviso di accertamento impugnato, relativo all'Irpef dell'annualità 2004.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Invocato dal contribuente per la definizione delle controversie pendenti; la Corte rileva però che la documentazione prodotta non riguarda questa procedura, ma un'altra definizione agevolata.
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Richiamato nell'ordinanza interlocutoria per documentare il pagamento della prima rata dovuta per la definizione.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Richiamato dal contribuente a sostegno della richiesta di estinzione del giudizio.
art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Individuato dalla Corte come la norma effettivamente richiamata dalla documentazione prodotta, relativa alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione con impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti.
Massime di principio
- Quando il contribuente chiede la definizione agevolata della lite, la Corte può verificare d'ufficio se la documentazione prodotta si riferisca effettivamente alla procedura invocata e all'atto oggetto del giudizio.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata presuppone una prova chiara della riferibilità dei carichi o della controversia alla procedura prevista dalla norma invocata; in difetto, non può essere disposta sulla sola base di documentazione non univoca.
- La richiesta inequivoca di estinzione del giudizio può essere valutata come manifestazione del sopravvenuto venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione di merito, con conseguente inammissibilità del ricorso.
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