Sentenza del 17/05/2019 n. 13368 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004 e 2005, sostenendo che hangar, magazzino, molino e silos, situati nel porto franco di Trieste, fossero strumentali alle operazioni portuali, privi di autonomia funzionale e reddituale e quindi esenti dall’ICI, anche perché riconducibili alla categoria catastale E. Ha inoltre invocato le esenzioni previste dalla disciplina del porto franco e contestato la rendita catastale utilizzata dal Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la qualifica di operatore portuale della società non fosse decisiva, poiché i giudici di merito avevano accertato che gli immobili erano destinati principalmente all’attività industriale di molitura e non erano strumentali alle sole operazioni portuali. La categoria catastale e la rendita applicabili agli anni 2004-2005 erano quelle allora vigenti e divenute definitive, non potendo essere contestate nel giudizio contro il Comune anziché mediante autonoma impugnazione nei confronti dell’Agenzia del Territorio. Le esenzioni del porto franco riguardano merci, dazi e operazioni commerciali, non le imposte comunali sugli immobili, essendo norme speciali di stretta interpretazione. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre accessori, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell’anno di imposizione.
L’ICI deve essere determinata sulla base della rendita catastale vigente al primo gennaio dell’anno d’imposta. Una rendita divenuta definitiva vincola sia il contribuente sia il Comune.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. b)
Prevede l’esenzione ICI per gli immobili riconducibili alle stazioni e agli impianti dei servizi di trasporto, ma l’esenzione richiede che il bene abbia effettiva destinazione e strumentalità rispetto al servizio tutelato.
D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40 e seguenti
La disciplina catastale delle unità immobiliari appartenenti a particolari categorie deve essere applicata secondo la classificazione vigente e secondo gli effetti temporali dei relativi provvedimenti.
La qualifica di terminalista o operatore portuale non comporta automaticamente l’esenzione fiscale per tutti gli immobili utilizzati dall’impresa; occorre dimostrare la concreta strumentalità di ciascun cespite alle operazioni portuali.
Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, Allegato VIII
Le agevolazioni del porto franco assicurano l’esenzione da dazi e imposte similari riferite alle merci e alle operazioni commerciali svolte nell’area portuale, ma non si estendono automaticamente alle imposte comunali sui fabbricati.
D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 2, comma 5, 132, 164, 166 e 254
I porti franchi, i punti franchi e i depositi franchi sono assimilati a territori extra-doganali ai fini doganali; tale assimilazione non comporta l’esenzione generalizzata dalle imposte locali sugli immobili.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
Le norme speciali di esenzione tributaria sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate per analogia o oltre i casi espressamente previsti.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide sulla questione effettivamente rilevante, anche se non esamina ogni argomento prospettato dalla parte; nel caso concreto la qualifica di terminalista non era la ratio decisiva.
Massime di principio
- La qualifica di operatore portuale o la titolarità di una concessione demaniale non rendono automaticamente esenti dall’ICI tutti gli immobili dell’impresa: per ogni bene deve essere dimostrata la concreta strumentalità alle operazioni portuali.
- Le esenzioni previste per porti franchi e zone franche riguardano, salvo espressa previsione diversa, merci, dazi e operazioni commerciali, non le imposte comunali sui fabbricati.
- La rendita e la categoria catastale divenute definitive devono essere contestate con un autonomo ricorso contro l’autorità catastale; non possono essere messe in discussione per la prima volta impugnando l’avviso ICI del Comune.
- Per gli anni d’imposta precedenti a una variazione catastale, si applica normalmente la rendita vigente al primo gennaio di ciascun anno, salvo specifici effetti retroattivi riconosciuti dalla legge o da una decisione avente natura dichiarativa.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione della destinazione concreta degli immobili o delle prove di fatto: tali questioni appartengono al giudizio di merito e devono essere adeguatamente dedotte nelle fasi precedenti.
- Le norme tributarie di esenzione sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente; non è sufficiente che l’immobile si trovi in un’area agevolata, essendo necessaria la corrispondenza tra il bene e il presupposto specifico dell’esenzione.
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