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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26223/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso dell'imputato lamentava numerosi vizi principalmente di motivazione relativi ai capi di imputazione b), d) e g): mancata risposta alle doglianze d'appello (in particolare sul fatto che il tasso del 10% fosse annuo e non trimestrale), insufficiente valutazione dell'attendibilità delle persone offese (Di Matteo Simona, Montano Erika, Soprano Michelino), mancata motivazione circa il riconoscimento dell'aggravante dello stato di bisogno (art. 644, comma 5, n. 3 c.p.), violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza per aver qualificato l'usura come "per dazione" mentre la vittima parlava di usura "per promessa", carenza di prove documentali a corredo delle dichiarazioni e contestata illegalità della condanna alla provvisionale disposta solo in appello. Il Procuratore generale deduceva, invece, illegittimità del calcolo della pena, ritenuta sotto il minimo legale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, in particolare ha ritenuto fondati i motivi di Di Gennaro relativi ai capi b), d) e g) per vizio di motivazione: la Corte territoriale non ha adeguatamente risposto alle doglianze d'appello né svolto un esame dettagliato sull'attendibilità delle dichiarazioni decisive né sulla natura usuraia dei rapporti contestati. Per tali capi la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio (alla Corte d'Appello di Salerno) al fine di riesaminare la credibilità degli offesi e la natura delle condotte, tenendo conto delle allegazioni difensive. Le doglianze relative alla provvisionale sono state ritenute assorbite (con richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sui limiti del principio devolutivo), mentre le ulteriori questioni sul trattamento sanzionatorio, comprese quelle proposte dal pubblico ministero, sono state dichiarate assorbite. In sintesi: annullamento con rinvio per nuovo esame su punti decisivi di fatto e di valutazione probatoria; nessuna statuizione definitiva sulla determinazione della pena imposta dal Procuratore generale.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020 art. 23, comma 8

    Predisposizione del contraddittorio scritto nel procedimento (modalità celebrativa del procedimento di cassazione per la specifica fase)

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Vizio di motivazione rilevante in cassazione quando il giudice d'appello non risponde adeguatamente a specifiche censure decisive formulate in appello

  • art. 644, comma 5, n. 3) cod. pen.

    Aggravante dello stato di bisogno per il reato di usura; la Corte ha ritenuto che la sua sussistenza richiede motivazione adeguata sulla concreta situazione economica dell'offeso

  • art. 522 c.p.p.

    Riferimento alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sollevata nel ricorso (la Corte ha richiamato la necessità di coerenza tra capo di imputazione e accertamento)

  • Giurisprudenza Sezioni Unite (ex: Sent. n. 53153/2016)

    Sez. Un., Sentenza n. 53153 del 27/10/2016

    Principio che, in linea generale, non vieta la statuizione di una provvisionale in appello proposta per la prima volta dalla parte civile, salvo violazione del principio devolutivo quando la questione sia preclusa

Massime di principio

  • Il giudice d'appello deve rispondere in modo puntuale e motivato alle doglianze formulate in appello; la mancata o sommaria risposta costituisce vizio di motivazione rilevante in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Quando l'accertamento si fonda su dichiarazioni di persone offese decisive, il giudice deve valutare in modo circostanziato l'attendibilità intrinseca ed estrinseca di tali dichiarazioni, specie se le dichiarazioni sono vaghe o non corroborate da documenti
  • La qualificazione giuridica del rapporto (es. usura "per dazione" vs "per promessa") deve essere coerente con le risultanze probatorie e con il capo di imputazione: discrepanze rilevanti possono violare il principio di correlazione tra accusa e sentenza
  • Se il capo di imputazione descrive fatti molto dettagliati, il giudice dovrà fornire una motivazione altrettanto dettagliata quando conferma la responsabilità; motivazione stringata/asseritiva non è sufficiente
  • Le questioni processuali nuove introdotte in appello (es. richiesta di provvisionale) possono essere ammesse senza violare automaticamente il principio devolutivo, ma il giudice deve evitare decisioni su punti che risultano preclusi dalla decisione di primo grado
  • In presenza di vizi di motivazione non sanabili, la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame; il rinvio deve consentire alla corte territoriale di riesaminare la prova e le doglianze secondo i criteri indicati dalla Cassazione

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