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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37266/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 18/05/2022 che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di diffamazione (art. 595 cod. pen., comma terzo) con riferimento alla seconda frase riportata nel capo di imputazione. La condotta contestata consisteva in dichiarazioni rese nella conferenza stampa del 24/07/2013, nelle quali il ricorrente, nella qualità di Presidente dell'Ordine dei Medici di Lecce, aveva insinuato che Valdo Mellone fosse stato nominato direttore generale della ASL per ragioni politiche (candidatura con il movimento di Vendola) e che avesse goduto di un atteggiamento di particolare favore. Il ricorso deduceva, in primo luogo, vizio di motivazione e violazione di legge per l'acquisizione tardiva della querela in primo grado e per la precedente archiviazione; in secondo luogo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione della condotta come diffamatoria, sostenendo che le affermazioni rientravano nel diritto di critica esercitato in un contesto istituzionale e che la Corte territoriale non aveva valutato correttamente il contesto e i principi giurisprudenziali in materia di diritto di critica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha respinto la censura relativa alla procedura di acquisizione della querela (ritenuta utilizzabile nonostante la precedente archiviazione, poiché quest'ultima aveva lasciato impregiudicato il possibile contenuto diffamatorio della conferenza stampa) ma ha accolto il motivo sostanziale: la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse valutato adeguatamente il contesto e gli esiti istruttori, e avesse tratto una conclusione assertiva e parziale circa la offensività delle espressioni. Alla luce del contesto istituzionale e del tema di pubblica discussione, le espressioni dovevano essere ricondotte nell'alveo del diritto di critica e non potevano essere considerate tali da integrare il reato di diffamazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    La norma fu applicata in primo e secondo grado per valutare la sussistenza del reato; la Cassazione, però, ha ritenuto che le espressioni contestate, inserite nel contesto di una critica istituzionale, non integrassero il reato alla stregua della valutazione complessiva della offensività e della materialità della condotta

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato a indicare i limiti della impugnazione e i motivi dedotti in cassazione; la Corte ha valutato i motivi nei limiti previsti

  • Giurisprudenza Cass. Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019 (Rv. 278145)

    Principio secondo cui la Corte di legittimità può valutare l'offensività della frase e la materialità della condotta contestata nella fattispecie di diffamazione, potendo pronunciare assoluzione se manca la portata offensiva

  • Giurisprudenza Cass. Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020 (Rv. 279133)

    Principio sul diritto di critica: l'esimente ammette termini anche offensivi purché funzionali a un giudizio critico e non trasmodino in gratuita e immotivata aggressione della reputazione; la valutazione va fatta alla luce del contesto complessivo

Massime di principio

  • La Corte di cassazione può valutare d'ufficio la materialità e la offensività delle espressioni imputate e assolvere quando manca la portata diffamatoria.
  • Il diritto di critica tutela espressioni anche dure se riferite a temi di interesse pubblico e inserite in un contesto istituzionale o di confronto politico/amministrativo; non richiede lo stesso grado di riscontro della verità richiesto per il diritto di cronaca, ma esige che il giudizio sia sorretto da fatti oggettivi e non degeneri in attacco gratuito alla reputazione.
  • Nella valutazione della diffamazione è cruciale il contesto comunicativo (occasione, scopo, pubblico, rapporto tra le parti, disputa preesistente) e gli esiti istruttori vanno considerati integralmente per apprezzare la portata offensiva delle parole.
  • La tardiva acquisizione della querela in dibattimento non determina automaticamente nullità o pregiudizio della difesa se non vi è prova di concreta lesione del diritto di difesa e se l'archiviazione precedente aveva comunque lasciato impregiudicato il possibile contenuto diffamatorio.
  • Se la motivazione del giudice d'appello è parziale o non coglie il contesto e i criteri di giurisprudenza sul diritto di critica, la decisione può essere annullata per vizio di motivazione e, se del caso, la Cassazione può dichiarare che il fatto non costituisce reato annullando senza rinvio.

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